LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)L’esperienza acquisita nell’attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione (2) ha messo in evidenza la necessità di apportare lievi modifiche alle modalità di attuazione di determinate norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea.
(2)Talune disposizioni particolareggiate in materia di sicurezza aerea dovrebbero essere chiarite, armonizzate o semplificate al fine di migliorare la certezza del diritto, standardizzare l’interpretazione comune delle disposizioni pertinenti e garantire ulteriormente la migliore attuazione possibile delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea. Si sono inoltre rese necessarie alcune modifiche in funzione dell’evoluzione del quadro delle minacce e dei rischi, nonché dei recenti sviluppi a livello tecnologico. Tali modifiche interessano il software per il rilevamento automatizzato di articoli proibiti (APID), i sistemi per il rilevamento di esplosivi (sistemi EDS) per il bagaglio a mano, i dispositivi per il rilevamento di tracce di esplosivi (ETD), gli scanner di sicurezza e i dispositivi per il rilevamento di vapori esplosivi (EVD).
(3)L’esperienza acquisita con l’attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 ha dimostrato la necessità di apportare alcune modifiche alle modalità di attuazione di determinate norme fondamentali comuni nei settori della certificazione degli istruttori che impartiscono formazione, per eliminare i riferimenti obsoleti nell’appendice 6-E, e di fornire chiarimenti riguardo all’attuazione delle azioni di segnalazione che scaturiscono dalle informazioni anticipate sul carico prima dell’imbarco (Pre-Loading Advance Cargo Information – PLACI) nell’allegato di tale regolamento. Le relative disposizioni nell’allegato devono essere adeguate al fine di migliorare la chiarezza del diritto, standardizzare l’interpretazione comune della legislazione e garantire ulteriormente la migliore attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea.
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.
(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 19 del regolamento (CE) n. 300/2008.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.074.01.0047.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A074%3ATOC
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