LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).
(2)Le sostanze eptanoato di etile, 2-metilbutirrato di etile, acetato di isopentile, 3-metilbutirrato di 3-metilbutile, acido 2-metilpropionico, butirrato di 3-metilbutile, acetato di 2-metilbutile, es-2-en-1-olo, es-2(trans)-enale, esanoato di allile, eptanoato di allile, linalolo, 2-metil-1-fenilpropan-2-olo, alfa-ionone, beta-damascone, nootcatone, beta-ionone, alfa-irone, beta-damascenone, (e)-beta-damascone, pentadecano-1,15-lattone, 2-feniletan-1-olo, isovalerato di fenetile, 4-(p-idrossifenil)butan-2-one, 2-metossinaftalene, 2-isopropil-4-metiltiazolo e valencene sono state autorizzate per un periodo illimitato conformemente alla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tali sostanze sono state successivamente iscritte nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti appartenenti al gruppo funzionale degli aromatizzanti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(3)A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, sono state presentate diverse domande di autorizzazione delle suddette sostanze come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(4)Il richiedente ha chiesto che gli additivi siano autorizzati anche per l'utilizzo nell'acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza tuttavia l'utilizzo di «aromatizzanti» nell'acqua di abbeveraggio. Il richiedente ha pertanto ritirato la domanda relativa all'acqua di abbeveraggio per tutte le sostanze in questione.
(5)Nei pareri del 7 marzo 2012 (3), del 25 aprile 2012 (4), del 17 ottobre 2012 (5) , (6), del 13 novembre 2012 (7), del 12 marzo 2013 (8), del 10 marzo 2015 (9), dell'8 marzo 2016 (10), del 20 aprile 2016 (11), del 12 luglio 2016 (12), del 28 febbraio 2019 (13), del 18 novembre 2020 (14) e del 23 marzo 2022 (15) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, le sostanze non hanno effetti negativi sulla salute degli animali, sulla salute dei consumatori o sull'ambiente. In particolare l'Autorità ha concluso che per le sostanze 2-metil-1-fenilpropan-2-olo, beta-damascone, alfa-irone, (e)-beta-damascone, isovalerato di fenetile, 4-(p-idrossifenil)butan-2-one e 2-isopropil-4-metiltiazolo, il livello di sicurezza per l'ambiente marino è stimato a 0,05 mg/kg di mangime.
(6)L'Autorità ha inoltre concluso che tutte le sostanze dovrebbero essere considerate irritanti per la pelle e per gli occhi e potenziali sensibilizzanti della pelle e delle vie respiratorie nei soggetti predisposti. In assenza di dati per es-2-en-1-olo, es-2 (trans)-enale, esanoato di allile ed eptanoato di allile, l'Autorità non ha potuto concludere che gli utilizzatori possono manipolare tali sostanze in modo sicuro. Il richiedente ha tuttavia fornito, come richiesto, una scheda di dati di sicurezza in cui sono stati individuati i pericoli per gli utilizzatori in relazione a tali sostanze. I pericoli descritti nella scheda di dati di sicurezza riguardano in particolare, pericoli associati al contatto cutaneo e oculare e all'esposizione delle vie respiratorie per es-2 (trans)-enale, e associati al contatto cutaneo e oculare per es-2-en-1-olo e eptanoato di allile, mentre esanoato di allile è nocivo se ingerito e tossico a contatto con la pelle.
(7)L'Autorità ha infine concluso che tutte le sostanze sono riconosciute come aromi per gli alimenti e che la loro funzione nei mangimi sarebbe essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti. Non considera pertanto necessaria alcuna ulteriore dimostrazione di efficacia. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(8)La valutazione di tutte le sostanze dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'uso di tali sostanze. La Commissione ritiene che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti negativi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori degli additivi.
(9)Al fine di permettere un migliore controllo è opportuno prevedere determinate condizioni. In particolare sull'etichetta degli additivi per mangimi dovrebbe essere indicato il tenore massimo raccomandato. Qualora tale tenore venga superato, è opportuno che l'etichetta delle premiscele contenga determinate informazioni.
(10)Il fatto che l'utilizzo delle sostanze come aromatizzanti non sia autorizzato nell'acqua di abbeveraggio non ne esclude l'utilizzo in mangimi composti somministrati nell'acqua.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.074.01.0010.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A074%3ATOC
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