LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 67, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari devono tenere registri sui prodotti fitosanitari che utilizzano, nei quali figurano la denominazione del prodotto, la data e la dose dell’applicazione e l’area e la coltura sulle quali esso è stato utilizzato.
(2)A norma dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, su richiesta, gli utilizzatori professionali devono inoltre mettere le informazioni pertinenti a disposizione dell’autorità competente. Terzi possono altresì chiedere alle autorità competenti di fornire l’accesso alle suddette informazioni e le autorità competenti devono garantire tale accesso conformemente alla legislazione nazionale o dell’Unione applicabile.
(3)La strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente (strategia «Dal produttore al consumatore») (2), adottata dalla Commissione nel 2020, mira a ridurre la dipendenza dai prodotti fitosanitari chimici e il loro utilizzo. Un’adeguata registrazione dell’utilizzo dei prodotti fitosanitari e le attività di monitoraggio e controllo delle autorità nazionali basate sui registri in questione sono pertanto fondamentali per il conseguimento degli obiettivi della strategia «Dal produttore al consumatore».
(4)Vi sono differenze tra i regimi nazionali per quanto riguarda i registri tenuti dagli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari a norma dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e la loro eventuale tenuta in formato elettronico. Il presente regolamento stabilisce pertanto norme dettagliate sul contenuto e sul formato di tali registri.
(5)Le suddette norme definiscono le modalità con cui devono essere registrati gli elementi elencati all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 riguardanti l’utilizzo dei prodotti fitosanitari (la denominazione del prodotto, la data, la dose, l’area e la coltura dell’applicazione), così da garantire in tutta l’Unione una qualità adeguata e uniforme dei registri tenuti a norma di tale articolo.
(6)Poiché l’impiego dei prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori professionali avviene nella maggior parte dei casi nell’ambito di attività agricole, e al fine di allinearsi alle prescrizioni esistenti pertinenti per l’agricoltura, ove possibile l’identificazione dell’ubicazione dell’area o della struttura in cui il prodotto fitosanitario è stato utilizzato dovrebbe essere effettuata mediante l’unità fondiaria che rientra nell’ambito della domanda di aiuto geospaziale del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione (3). Qualora ciò non fosse possibile, gli Stati membri dovrebbero fornire agli utilizzatori professionali metodi alternativi adeguati per identificare l’ubicazione dell’area in cui è stato utilizzato il prodotto fitosanitario e, se pertinente, la posizione geospaziale.
(7)Per assicurare l’uniformità dei registri, le denominazioni delle colture, le situazioni o gli usi dei terreni dovrebbero essere registrati, se del caso, in linea con i codici utilizzati dall’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante («codici EPPO») e gli stadi di sviluppo delle piante, se del caso, conformemente alla monografia BBCH (4).
(8)Per evitare che gli utilizzatori professionali debbano creare più serie di registri per lo stesso utilizzo al fine di adempiere a obblighi diversi, è opportuno chiarire che gli Stati membri hanno la possibilità di imporre agli utilizzatori di includere altre informazioni in combinazione con i registri previsti dall’articolo 67, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(9)I registri dovrebbero essere tenuti in formato elettronico, in quanto i mezzi elettronici di registrazione dei dati sono i più adatti per consentire un’applicazione uniforme del relativo obbligo. Ciò garantisce una maggiore affidabilità dei registri, ne facilita la raccolta e la verifica da parte delle autorità competenti e, in ultima analisi, sostiene attività di monitoraggio e controllo accurate, efficienti ed efficaci da parte degli Stati membri. A tal fine, i formati elettronici utilizzati dovrebbero anche essere leggibili meccanicamente, secondo la definizione della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
(10)Per ridurre gli oneri amministrativi, gli utilizzatori professionali dovrebbero disporre di tempo sufficiente tra la registrazione di ciascun utilizzo di prodotti fitosanitari e la conversione dei registri in formato elettronico.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.074.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A074%3ATOC
Foto:
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