IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, l’articolo 41, paragrafo 2, l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 30, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, con l’appoggio della Commissione,
considerando quanto segue:
(1)Il 12 dicembre 2022 il Consiglio ha convenuto che il massimale finanziario globale dello strumento europeo per la pace («strumento») dovrebbe essere aumentato di 2 000 milioni di EUR (a prezzi 2018) per gli anni compresi tra il 2024 e il 2027. L’attuazione di tale aumento deve rispettare il massimale per i pagamenti concordato per il 2023. Il Consiglio ha inoltre riconosciuto che l’evoluzione del contesto di sicurezza internazionale potrebbe rendere necessari ulteriori aumenti del massimale finanziario globale dello strumento fino al 2027. Qualsiasi ulteriore aumento deve essere deciso dal Consiglio che delibera all’unanimità e deve essere stabilito mediante modifica della decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio (1). L’aumento globale complessivo del massimale finanziario dell’EPF fino al 2027 non dovrebbe superare i 5 500 milioni di EUR (a prezzi 2018).
(2)Nelle conclusioni del 15 dicembre 2022 il Consiglio europeo ha ribadito la dimensione globale dello strumento e ha accolto con favore l’accordo raggiunto in sede di Consiglio il 12 dicembre 2022 che ne garantisce la sostenibilità finanziaria.
(3)La bussola strategica per la sicurezza e la difesa, approvata dal Consiglio il 21 marzo 2022, invita a rivalutare, entro il 2023, la portata e la definizione dei costi comuni per rafforzare la solidarietà e stimolare la partecipazione alle missioni e operazioni militari, come pure i costi connessi alle esercitazioni, anche alla luce delle proposte relative alla capacità di dispiegamento rapido dell’UE. Il finanziamento dei costi ammissibili dell’esercitazione militare dell’UE di gestione delle crisi 2023 (MILEX 23), per un importo massimo di 5 000 000 EUR, non pregiudica le future decisioni relative al finanziamento dei costi comuni.
(4)L’esperienza acquisita da quando è stata adottata la decisione (PESC) 2021/509 rende necessario introdurre una maggiore flessibilità nella raccolta e nell’utilizzo dei contributi finanziari degli Stati membri e nel loro utilizzo da parte dello strumento, in particolare consentendo il ricevimento e l’utilizzo dei contributi versati in anticipo e ampliando il ricorso al prefinanziamento delle misure di assistenza su autorizzazione del comitato dello strumento. I contributi che uno Stato membro sceglie di versare in anticipo non incidono sull’importo dei contributi dovuti da tale Stato membro o da altri Stati membri o sulla capacità dello strumento di conseguire i propri obiettivi. Tali contributi versati in anticipo non possono essere destinati ad alcuna finalità specifica.
(5)Si rende inoltre necessario introdurre una maggiore flessibilità ampliando il ricorso al prefinanziamento delle misure di assistenza soggette all’autorizzazione del comitato dello strumento. I contributi al prefinanziamento da parte di uno Stato membro non saranno utilizzati per finanziare misure di assistenza dalle quali tale Stato membro si astiene a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2021/509.
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Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.075.01.0023.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A075%3ATOC
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