LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (1), in particolare l’articolo 20, primo comma, lettera d),
considerando quanto segue:
(1)La definizione e i requisiti dell’alcole etilico di origine agricola di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/787 sono stati modificati dal regolamento delegato (UE) 2022/1303 della Commissione (2) anche per allineare le quantità massime di alcuni residui ai parametri tecnici attualmente utilizzati dall’industria e dalla maggior parte dei laboratori di analisi.
(2)In tale contesto si ritiene necessario modificare il regolamento (CE) n. 2870/2000 della Commissione (3) per estendere i metodi di riferimento stabiliti nell’allegato di detto regolamento all’analisi dell’alcole etilico di origine agricola.
(3)Il titolo alcolometrico volumico dell’alcole etilico di origine agricola dovrebbe essere stabilito sulla base del metodo di riferimento di cui al capo I dell’allegato del regolamento (CE) n. 2870/2000, in quanto si tratta del metodo consolidato attualmente in uso per l’analisi delle bevande spiritose. A tal fine è opportuno stabilire che l’alcole etilico di origine agricola debba essere considerato un distillato il cui titolo alcolometrico volumico deve essere misurato direttamente e non dopo la distillazione. Tuttavia, poiché i densimetri automatici forniscono un risultato non costante quando l’alcole iniettato non è limpido, è opportuno prevedere che in tal caso il campione debba essere distillato.
(4)Al fine di determinare l’origine dell’alcole etilico, in particolare che sia stato ottenuto a partire da prodotti elencati nell’allegato I del trattato, è opportuno ripristinare il metodo 13 previsto dal regolamento (CE) n. 625/2003 della Commissione (4), attualmente obsoleto, che è volto a determinare il tenore di 14C nell’etanolo e consente una distinzione tra alcole sintetico e alcole di fermentazione.
(5)La misurazione dell’acetato di etile, dell’acetaldeide, degli alcoli superiori e del metanolo nell’alcole etilico di origine agricola dovrebbe basarsi sui metodi di riferimento di cui al capo III, punto III.2, dell’allegato del regolamento (CE) n. 2870/2000, in quanto si tratta di metodi consolidati attualmente in uso per l’analisi di una serie di bevande spiritose.
(6)Per quanto riguarda il furfurolo, il metodo di riferimento per la sua misurazione dovrebbe basarsi sul metodo definito per l’analisi del furfurolo nelle bevande spiritose, vale a dire il metodo della cromatografia liquida per i composti del legno di cui al capo X dell’allegato del regolamento (CE) n. 2870/2000.
(7)Poiché esiste una differenza di titolo alcolometrico tra l’alcole etilico di origine agricola e le bevande spiritose per le quali esistono metodi di analisi di riferimento stabiliti nell’allegato del regolamento (CE) n. 2870/2000, e considerando che le concentrazioni di sostanze volatili (esteri, aldeidi, alcoli superiori) previste per l’alcole etilico di origine agricola sono a limiti notevolmente inferiori a quelli di alcune bevande spiritose, è opportuno stabilire adeguamenti minori di tali metodi per tener conto di tali differenze.
(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2870/2000.
(9)Il regolamento (CEE) n. 2009/92 della Commissione (5) riguarda l’analisi dell’alcole etilico di origine agricola. Dalla sua adozione, le norme relative a tali metodi di analisi si sono evolute con l’abrogazione del regolamento (CEE) n. 1238/92 della Commissione (6), riguardante l’analisi dell’alcole neutro, mediante il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione (7), nonché con l’adozione di una definizione e di requisiti per l’alcole etilico di origine agricola nell’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/787. Il regolamento (CEE) n. 2009/92 è pertanto diventato obsoleto.
(10)A fini di chiarezza e certezza del diritto è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2009/92.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.053.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A053%3ATOC
Foto:
Istockphoto (by Getty Images)
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it