IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 12 aprile 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 359/2011.
(2)Il 25 settembre 2022 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha formulato una dichiarazione a nome dell’Unione in cui deplora il diffuso e sproporzionato ricorso alla forza da parte delle forze di sicurezza iraniane nei confronti di manifestanti non violenti osservando che ha comportato la perdita di vite umane nonché un elevato numero di feriti. Nella dichiarazione si afferma inoltre chiaramente che i responsabili dell’uccisione di Mahsa Amini devono essere chiamati a risponderne e si invitano le autorità iraniane a garantire indagini trasparenti e credibili per fare chiarezza sul numero di decessi e arresti, rilasciare tutti i manifestanti non violenti e garantire un giusto processo a tutte le persone detenute. Si sottolinea inoltre che la decisione dell’Iran di limitare drasticamente l’accesso a Internet e di bloccare le piattaforme di messaggistica istantanea viola palesemente la libertà di espressione. Infine, si afferma che l’Unione valuterà tutte le opzioni disponibili per reagire all’uccisione di Mahsa Amini e al modo in cui le forze di sicurezza iraniane hanno risposto alle successive manifestazioni.
(3)In tale contesto, e in linea con l’impegno dell’Unione di affrontare con l’Iran tutte le questioni che destano preoccupazione, compresa la situazione dei diritti umani, come confermano le conclusioni del Consiglio del 12 dicembre 2022, 32 persone e due entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011.
(4)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 359/2011,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2023.051.01.0013.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A051I%3ATOC
Foto:
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