IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio, del 2 maggio 2013, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008 (1), in particolare l’articolo 4 decies,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 2 maggio 2013 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 401/2013.
(2)Il 25 luglio 2022 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha rilasciato una dichiarazione a nome dell’Unione in cui condanna fermamente l’esecuzione di attivisti pro democrazia e dei leader dell’opposizione in Myanmar/Birmania. L’alto rappresentante ha inoltre dichiarato che tali esecuzioni di matrice politica rappresentano un altro passo verso lo smantellamento totale dello Stato di diritto e un’ulteriore palese violazione dei diritti umani in Myanmar/Birmania.
(3)L’Unione è fortemente preoccupata per la continua escalation della violenza e per l’evoluzione verso un conflitto prolungato con implicazioni regionali. L’Unione condanna il persistere di gravi violazioni dei diritti umani da parte delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw), tra cui la tortura, la violenza sessuale e di genere, la continua persecuzione della società civile, dei difensori dei diritti umani e dei giornalisti, e gli attacchi contro la popolazione civile, ivi comprese le minoranze etniche e religiose.
(4)In assenza di rapidi progressi nella situazione in Myanmar/Birmania, l’Unione si è più volte dichiarata pronta ad adottare ulteriori misure restrittive nei confronti delle persone responsabili di aver compromesso la democrazia e lo Stato di diritto e di aver commesso gravi violazioni dei diritti umani in Myanmar/Birmania.
(5)In considerazione del perdurare della grave situazione in Myanmar/Birmania, è opportuno che nove persone e sette entità siano aggiunte all’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui all’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013.
(6)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 401/2013,HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2023.051.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A051I%3ATOC
Foto:
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