Decisione (UE) 2023/376 della Commissione del 17 febbraio 2023 che modifica la composizione del gruppo di coordinamento per l’energia elettrica.

Giustizia Istockphoto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica (1),

visto il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (2),

visto il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica (3),

vista la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (4),

vista la decisione 2012/C 353/02 della Commissione, del 15 novembre 2012, che istituisce il gruppo di coordinamento per l’energia elettrica (5),

vista la decisione della Commissione, del 30 maggio 2016, recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione (6),

considerando quanto segue:

(1)La decisione 2012/C 353/02 ha istituito il gruppo di coordinamento per l’energia elettrica come gruppo di esperti incaricato di: i) rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione nei settori del commercio transfrontaliero di energia elettrica e della sicurezza dell’approvvigionamento; ii) assistere la Commissione nel definire le proprie iniziative.

(2)L’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2012/C 353/02 stabilisce che il gruppo di coordinamento per l’energia elettrica deve essere composto dai membri seguenti: i) i ministeri competenti dell’energia; ii) le autorità nazionali di regolamentazione dell’energia; iii) l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia («l’Agenzia») istituita dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (7); iv) la Rete europea di gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica («ENTSO-E») istituita dal regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(3)Il quadro giuridico che disciplina il mercato interno dell’energia elettrica e la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica dell’UE è stato potenziato mediante: i) il regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell’energia elettrica; ii) la direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica; iii) il regolamento (UE) 2019/941 sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica; iv) il regolamento (UE) 2019/942 che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia.

(4)In particolare, il regolamento sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica ha abrogato la direttiva 2005/89/CE e rafforzato il quadro giuridico sulla sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica. Tale regolamento riconosce l’ampia portata della questione della sicurezza dell’approvvigionamento e i vantaggi di un approccio regionale o unionale al riguardo.

(5)Garantire la sicurezza dell’approvvigionamento è una competenza condivisa da vari soggetti a diversi livelli e richiede una collaborazione efficace tra di essi. Tra questi soggetti vi sono gli Stati membri, i regolatori, i gestori dei sistemi di trasmissione, i gestori dei sistemi di distribuzione e altri portatori di interessi.

(6)Per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento è opportuno coinvolgere direttamente, in qualità di membro del gruppo di coordinamento per l’energia elettrica, il nuovo ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione istituito a norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) 2019/943 a fini di cooperazione tra i gestori dei sistemi di distribuzione a livello dell’UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2012/C 353/02 è così modificata:

1)all’articolo 4, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera e):

«e)

l’ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione («EU DSO») istituito dal regolamento (UE) 2019/943.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.051.01.0087.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A051%3ATOC

Foto:

Istockphoto (by Getty Images)

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
15197
Ieri:
27970
Settimana:
206631
Mese:
780471
Totali:
89295770
Oggi è il: 28-11-2024
Il tuo IP è: 3.140.186.189