Decisione (UE) 2023/376 della Commissione del 17 febbraio 2023 che modifica la composizione del gruppo di coordinamento per l’energia elettrica.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica (1),

visto il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (2),

visto il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica (3),

vista la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (4),

vista la decisione 2012/C 353/02 della Commissione, del 15 novembre 2012, che istituisce il gruppo di coordinamento per l’energia elettrica (5),

vista la decisione della Commissione, del 30 maggio 2016, recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione (6),

considerando quanto segue:

(1)La decisione 2012/C 353/02 ha istituito il gruppo di coordinamento per l’energia elettrica come gruppo di esperti incaricato di: i) rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione nei settori del commercio transfrontaliero di energia elettrica e della sicurezza dell’approvvigionamento; ii) assistere la Commissione nel definire le proprie iniziative.

(2)L’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2012/C 353/02 stabilisce che il gruppo di coordinamento per l’energia elettrica deve essere composto dai membri seguenti: i) i ministeri competenti dell’energia; ii) le autorità nazionali di regolamentazione dell’energia; iii) l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia («l’Agenzia») istituita dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (7); iv) la Rete europea di gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica («ENTSO-E») istituita dal regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(3)Il quadro giuridico che disciplina il mercato interno dell’energia elettrica e la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica dell’UE è stato potenziato mediante: i) il regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell’energia elettrica; ii) la direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica; iii) il regolamento (UE) 2019/941 sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica; iv) il regolamento (UE) 2019/942 che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia.

(4)In particolare, il regolamento sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica ha abrogato la direttiva 2005/89/CE e rafforzato il quadro giuridico sulla sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica. Tale regolamento riconosce l’ampia portata della questione della sicurezza dell’approvvigionamento e i vantaggi di un approccio regionale o unionale al riguardo.

(5)Garantire la sicurezza dell’approvvigionamento è una competenza condivisa da vari soggetti a diversi livelli e richiede una collaborazione efficace tra di essi. Tra questi soggetti vi sono gli Stati membri, i regolatori, i gestori dei sistemi di trasmissione, i gestori dei sistemi di distribuzione e altri portatori di interessi.

(6)Per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento è opportuno coinvolgere direttamente, in qualità di membro del gruppo di coordinamento per l’energia elettrica, il nuovo ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione istituito a norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) 2019/943 a fini di cooperazione tra i gestori dei sistemi di distribuzione a livello dell’UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2012/C 353/02 è così modificata:

1)all’articolo 4, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera e):

«e)

l’ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione («EU DSO») istituito dal regolamento (UE) 2019/943.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.051.01.0087.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A051%3ATOC

Foto:

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