IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio (1), istituisce lo strumento europeo per la pace (EPF) volto al finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) per preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF deve essere utilizzato per finanziare misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.
(2)Nel giugno 2022 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha partecipato al 14o consiglio di associazione UE-Giordania, durante il quale sono state adottate le nuove priorità del partenariato. Attraverso tali priorità del partenariato, l’Unione e la Giordania hanno confermato la loro volontà di continuare a sostenere la loro cooperazione in materia di pace e sicurezza in Giordania e di continuare a rafforzare la cooperazione in materia di stabilità e sicurezza regionali, compresa la lotta al terrorismo.
(3)Il 14 novembre 2022 l’alto rappresentante dell’Unione ha ricevuto una richiesta affinché l’Unione sostenga le forze armate giordane (FAG) rafforzando le capacità militari, in particolare nei servizi medici militari, nelle brigate di ingegneri nonché nelle unità operative incaricate di garantire la sicurezza delle frontiere della Giordania.
(4)Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (2), e in conformità delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.
(5)Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.053.01.0010.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A053%3ATOC
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