LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all’applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE (1), in particolare l’articolo 2,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1233/2011 stabilisce che gli orientamenti che figurano nell’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico («l’accordo») si applicano nell’Unione. Il testo dell’accordo è contenuto nell’allegato II di tale regolamento.
(2)I partecipanti all’accordo hanno concordato un numero considerevole di modifiche dell’accordo rispetto alla versione attualmente applicabile, contenuta nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1233/2011.
(3)Le principali modifiche adottate dai partecipanti all’accordo e alle varie intese settoriali dal febbraio 2017, data della versione attualmente applicabile, al gennaio 2022 sono le seguenti: un aggiornamento dell’elenco dei partecipanti per aggiungervi la Turchia e il Regno Unito; un riesame dei tassi di interesse commerciale di riferimento; una modifica delle disposizioni in materia di spese locali per consentire un aumento del sostegno per le spese locali e il divieto di erogare crediti all’esportazione e sostegno sotto forma di aiuti legati per gli impianti di produzione di energia elettrica dal carbone non soggetti ad abbattimento del carbonio.
(4)Il 10 gennaio 2022 l’OCSE ha pubblicato una versione riveduta dell’accordo che tiene conto di tutte le modifiche adottate dai partecipanti fino alla fine del 2021. È opportuno e necessario integrare tali modifiche nella legislazione dell’Unione.
(5)Il regolamento (UE) n. 1233/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (UE) n. 1233/2011 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.038.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A038%3ATOC
Foto:
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