Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/267 della Commissione dell’8 febbraio 2023 che autorizza l’immissione sul mercato della frutta a guscio secca di Canarium ovatum Engl. quale alimento tradizionale da un paese terzo.

Giustizia UE istockphoto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti possono essere immessi sul mercato dell’Unione. Sulla base della definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento, un alimento tradizionale da un paese terzo è considerato un nuovo alimento.

(2)A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2) ha istituito l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.

(3)Il 28 marzo 2019 la società DOMENICODELUCIA SpA («richiedente») ha notificato alla Commissione l’intenzione di immettere sul mercato dell’Unione la frutta a guscio di Canarium ovatum Engl. quale alimento tradizionale da un paese terzo, conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283. Il richiedente ha chiesto che la frutta a guscio secca di Canarium ovatum Engl. sia consumata come tale dalla popolazione in generale.

(4)La notifica è conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283. In particolare, i dati presentati dal richiedente dimostrano che la frutta a guscio secca di Canarium ovatum Engl. vanta una storia di uso sicuro come alimento nelle Filippine.

(5)A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, il 13 dicembre 2021 la Commissione ha inoltrato la notifica valida agli Stati membri e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»).

(6)Entro il termine di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 né gli Stati membri né l’Autorità hanno presentato alla Commissione obiezioni debitamente motivate relative alla sicurezza all’immissione sul mercato dell’Unione dell’alimento in esame.

(7)Il 13 maggio 2022 l’Autorità ha pubblicato la sua relazione tecnica relativa alla notifica della frutta a guscio di Canarium ovatum Engl. quale alimento tradizionale da un paese terzo (3). In tale relazione l’Autorità ha concluso che i dati disponibili sulla composizione e sulla storia dell’uso richiesto della frutta a guscio di Canarium ovatum Engl. non destano preoccupazioni in materia di sicurezza.

(8)È pertanto opportuno che la Commissione autorizzi l’immissione sul mercato dell’Unione della frutta a guscio secca di Canarium ovatum Engl. quale alimento tradizionale da un paese terzo e aggiorni di conseguenza l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.

(9)Nella sua relazione l’Autorità ha inoltre osservato che, sulla base di una quantità limitata di dati pubblicati sull’allergia alimentare connessa alla frutta a guscio di Canarium ovatum Engl., dopo il consumo di quest’ultima si possono prevedere reazioni allergiche. In particolare, gli studi hanno evidenziato una reattività crociata in vitro della frutta a guscio di Canarium ovatum Engl. con gli anacardi e le noci. È importante che le informazioni relative alla presenza di alimenti che possono provocare reazioni allergiche siano fornite in modo chiaro per consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli per la loro sicurezza. È pertanto opportuno che la frutta a guscio di Canarium ovatum Engl. messa a disposizione dei consumatori sia adeguatamente etichettata conformemente ai requisiti di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2015/2283.

(10)La frutta a guscio secca di Canarium ovatum Engl. dovrebbe essere inserita nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 quale alimento tradizionale da un paese terzo. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.La frutta a guscio secca di Canarium ovatum Engl. è autorizzata a essere immessa sul mercato dell’Unione.

La frutta a guscio secca di Canarium ovatum Engl. è inserita nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 quale alimento tradizionale da un paese terzo.

2.L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.039.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A039%3ATOC

Foto:

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