Decisione d’Esecuzione (UE) 2023/264 della Commissione del 18 gennaio 2023 relativa all’applicabilità dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (1), in particolare l’articolo 35, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando quanto segue:

1. FATTI

(1)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici.

(2)Il 19 aprile 2022 la Repubblica italiana («richiedente») ha presentato una richiesta alla Commissione ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE («richiesta») per conto di Poste Italiane SpA. La richiesta è conforme alle disposizioni formali di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2016/1804 della Commissione (2) e all’allegato I di tale decisione.

(3)La richiesta riguarda taluni servizi diversi dai servizi postali, in particolare i servizi di smistamento della posta. I servizi di smistamento della posta rientrano nei servizi di gestione di servizi postali, sia precedenti che successivi all’invio. I servizi di gestione di servizi postali comprendono i servizi di smistamento della posta, ossia l’attività che costituisce l’oggetto della presente richiesta. Poste Italiane SpA è un fornitore di servizi postali in Italia e un ente aggiudicatore ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE. Poste Italiane SpA è l’unico ente aggiudicatore in Italia a prestare i servizi postali di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/25/UE. Postel SpA, una controllata al 100 % di Poste Italiane SpA, svolge l’attività oggetto della presente richiesta.

(4)La richiesta non era accompagnata da una posizione motivata e giustificata, adottata da un’amministrazione nazionale indipendente competente per l’attività in questione, contenente un’analisi approfondita delle condizioni per l’applicabilità dell’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE all’attività in questione, conformemente ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo. A norma dell’allegato IV, punto 1, lettera b), secondo comma, della direttiva 2014/25/UE, tenendo conto che non è possibile presumere il libero accesso al mercato a norma dell’articolo 34, paragrafo 3, primo comma, di tale direttiva, la Commissione dispone di 145 giorni lavorativi per adottare una decisione di esecuzione in merito alla richiesta.

2.CONTESTO NORMATIVO

(5)La direttiva 2014/25/UE si applica all’aggiudicazione di appalti per lo svolgimento di attività relative alla fornitura di servizi di gestione di servizi postali di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera c), punto i), di tale direttiva e ai sensi della definizione di «altri servizi diversi da quelli postali» di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, a condizione che tali servizi siano forniti da un ente erogante anche servizi postali che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva e purché le condizioni di cui all’articolo 34, paragrafo 1, di tale direttiva non siano soddisfatte relativamente a detti servizi.

(6)L’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE dispone che gli appalti intesi a consentire lo svolgimento di un’attività cui si applica tale direttiva non sono soggetti alla stessa se tale attività è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili nello Stato membro in cui è esercitata.

(7)L’esposizione diretta alla concorrenza deve essere valutata sulla base di criteri oggettivi che tengano conto delle caratteristiche specifiche del settore interessato. Tale valutazione è tuttavia condizionata dall’obbligo di attenersi a una tempistica ravvicinata e dalla necessità di basarsi sulle informazioni a disposizione della Commissione. Queste ultime provengono da fonti già disponibili o dalle informazioni ottenute nel contesto della richiesta ai sensi dell’articolo 35 della direttiva 2014/25/UE e non possono essere integrate facendo ricorso a metodi che necessitano di un notevole dispendio di tempo, incluso, in particolare, il ricorso a inchieste pubbliche rivolte agli operatori economici interessati.

(8)Occorre valutare l’esposizione diretta alla concorrenza su un determinato mercato in base a vari criteri, nessuno dei quali di per sé determinante.

(9)Ai fini della valutazione dell’esposizione degli operatori rilevanti alla concorrenza diretta sui mercati oggetto della presente decisione, i criteri di cui tenere conto sono la quota di mercato dei principali operatori e il grado di concentrazione sui predetti mercati.

3.VALUTAZIONE

(10)La presente decisione mira a stabilire se l’attività oggetto della richiesta sia esposta, nei mercati liberamente accessibili ai sensi dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE, a un livello di concorrenza che garantisce che, anche in assenza della disciplina contenuta nelle norme dettagliate in materia di appalti di cui alla direttiva 2014/25/UE, gli appalti per il perseguimento dell’attività in questione saranno condotti in modo trasparente e non discriminatorio, in base a criteri che consentano ai committenti di individuare la soluzione nel complesso più vantaggiosa sul piano economico.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.037.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A037%3ATOC

Foto:

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