Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/263 della Commissione del 7 febbraio 2023 relativo all’autorizzazione dell’argilla sepiolitica come additivo per mangimi destinati a ruminanti da latte, suidi svezzati e da ingrasso, salmonidi e polli da ingrasso.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)La sostanza argilla sepiolitica è stata autorizzata per un periodo illimitato conformemente alla direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, appartenente al gruppo funzionale «agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti». Tale sostanza è stata iscritta successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)Conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell’argilla sepiolitica come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta di classificare tale additivo nella categoria «additivi tecnologici» e nei gruppi funzionali «leganti» e «antiagglomeranti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)Nel suo parere del 4 maggio 2022 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, l’argilla sepiolitica è sicura per i ruminanti da latte, i suinetti svezzati, i suini da ingrasso e altri suidi in crescita a un livello di 20 000 mg per chilogrammo di mangime completo, per i salmonidi a un livello di 17 600 mg per chilogrammo di mangime completo e per i polli da ingrasso a un livello di 10 000 mg per chilogrammo di mangime completo, e non ha un’incidenza negativa sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. L’Autorità non ha potuto trarre conclusioni sulla sicurezza dell’additivo per altre specie e categorie animali. L’Autorità ha inoltre osservato che l’additivo presenta un rischio da inalazione per l’utilizzatore, in particolare a causa della presenza di silice cristallina e di nichel, e che non è un irritante per la pelle o per gli occhi ma dovrebbe essere considerato un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. L’Autorità ha infine concluso che l’additivo è efficace come legante e antiagglomerante. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi nei mangimi presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)La valutazione dell’argilla sepiolitica dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale additivo per i ruminanti da latte, i suidi svezzati e da ingrasso, i salmonidi e i polli da ingrasso. La Commissione ha chiesto al richiedente informazioni supplementari per quanto riguarda la sicurezza dell’additivo per altre specie e categorie animali. La Commissione ritiene che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. Tali misure di protezione dovrebbero essere conformi alla legislazione dell’Unione in materia di sicurezza dei lavoratori.

(6)Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione della sostanza in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’autorizzazione.

(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e ai gruppi funzionali «leganti» e «antiagglomeranti», è autorizzata come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1.La sostanza specificata nell’allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, destinate ai ruminanti da latte, ai suidi svezzati e da ingrasso, ai salmonidi e ai polli da ingrasso e prodotte ed etichettate prima del 28 agosto 2023 in conformità alle norme applicabili prima del 28 febbraio 2023, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti la sostanza specificata nell’allegato, destinati ai ruminanti da latte, ai suidi svezzati e da ingrasso, ai salmonidi e ai polli da ingrasso e prodotti ed etichettati prima del 28 febbraio 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 28 febbraio 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.037.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A037%3ATOC

Foto:

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