Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/254 della Commissione del 6 febbraio 2023 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda talune norme tecniche relative alla gestione dei contingenti tariffari.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 187,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione (2) stabilisce le regole di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione dei prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione e di esportazione e prevede norme specifiche.

(2)L’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 stabilisce che se per un determinato contingente tariffario un richiedente presenta un numero di domande superiore al numero massimo di cui all’articolo 6, paragrafo 3, di detto regolamento di esecuzione tutte le sue domande sono irricevibili e le cauzioni costituite vengono incamerate. Per evitare una penalizzazione eccessiva, dovrebbe essere eliminata la possibilità di incamerare la cauzione.

(3)A norma dell’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, gli operatori che fanno domanda di titoli per i contingenti tariffari di cui all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione (3) sono tenuti a costituire le corrispondenti cauzioni prima della fine del periodo di presentazione delle domande. Per i titoli non connessi a contingenti tariffari, invece, gli operatori devono costituire la cauzione il giorno di presentazione della domanda di titolo. Questa situazione può creare difficoltà nella gestione dei titoli. Per evitare rischi di cattiva gestione e abusi, è opportuno dare alle autorità nazionali emittenti la possibilità di fissare il termine per la costituzione delle cauzioni per titoli connessi a contingenti tariffari.

(4)L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (4) stabilisce che quando un periodo termina in un giorno festivo, un sabato o una domenica, la sua scadenza è rinviata alla fine del giorno lavorativo successivo. L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 stabilisce che tale disposizione non si applica al periodo di validità dei titoli per i contingenti tariffari. L’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 stabilisce che quando il periodo di validità del titolo scade l’ultimo giorno del periodo contingentale, tale disposizione deve essere riportata in una sezione specifica dei titoli per i contingenti tariffari. Di conseguenza, per evitare interpretazioni errate, l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 dovrebbe essere allineato all’articolo 13, paragrafo 1, di detto regolamento di esecuzione.

(5)L’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 impone agli Stati membri di notificare alla Commissione i quantitativi inutilizzati oggetto di titoli. Per migliorare la qualità dei dati forniti, è opportuno che gli Stati membri comunichino anche i quantitativi di prodotti oggetto di titoli di importazione immessi in libera pratica durante il periodo contingentale precedente.

(6)Poiché il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4264 manca di volume, la relativa tabella e il riferimento al contingente dovrebbero essere soppressi dagli allegati I e XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.

(7)A causa di una domanda eccessiva di volumi nell’ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.4268 e 09.4269, le norme relative alla registrazione nel sistema elettronico di registrazione e identificazione degli operatori con titoli (LORI) e al quantitativo di riferimento dovrebbero applicarsi anche a tali contingenti tariffari. Inoltre le norme relative alla prova dello svolgimento di un’attività commerciale devono applicarsi solo se il requisito del quantitativo di riferimento è sospeso conformemente all’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760.

(8)Sono aperti contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.4281 e 09.4282, rispettivamente, per carni bovine e carni suine provenienti dal Canada. A norma degli articoli 46 e 66 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, il quantitativo è espresso in equivalente carcassa. Per evitare confusione, questa precisazione dovrebbe figurare anche nelle corrispondenti tabelle degli allegati VIII e X del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. Inoltre, per motivi di chiarezza, è opportuno sopprimere il riferimento al quantitativo totale disponibile negli anni precedenti.

(9)Il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4226 è aperto alle importazioni dall’Islanda di Skyr, mentre il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4227 è aperto alle importazioni dall’Islanda di formaggi, escluso lo Skyr. A seguito dell’ultimo aggiornamento del codice TARIC per lo Skyr, tale codice dovrebbe essere inserito nelle tabelle relative a detti contingenti tariffari dell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.

(10)A causa delle difficoltà inerenti al pieno utilizzo dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.4225, 09.4226 e 09.4227, è opportuno revocare per tali contingenti il requisito della prova dello svolgimento di un’attività commerciale.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.035.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A035%3ATOC

Foto:

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