Regolamento (UE) 2023/154 del Consiglio del 23 gennaio 2023 che modifica il Regolamento (CE) n. 147/2003, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia.

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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio (2) limita la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica connessi con attività militari in relazione a beni e tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea a qualsiasi persona, entità od organismo della Somalia.

(2)Il 17 novembre 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2662 (2022). Tale risoluzione amplia segnatamente l'ambito di applicazione delle deroghe all'embargo sulle armi e relativi finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica diretti a taluni destinatari in Somalia.

(3)Il 23 gennaio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/160 (3), che modifica la decisione 2010/231/PESC per allinearla all'UNSCR 2662 (2022).

(4)Poiché alcune di tali modifiche rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 147/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 147/2003 è così modificato:

1)l'articolo 2 bis è soppresso;

2)l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1.L'articolo 1 non si applica alla fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria o assistenza tecnica connessi con attività militari in relazione a beni e tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, destinati unicamente:

a)al sostegno del personale o all'uso da parte del personale delle Nazioni Unite, inclusa la missione di assistenza delle Nazioni Unite in Somalia (UNSOM);

b)al sostegno o all'uso da parte della missione di transizione dell'Unione africana in Somalia (ATMIS) e dei suoi partner strategici, operanti unicamente nell'ambito del più recente concetto operativo strategico dell'Unione africana e in cooperazione e coordinamento con l'ATMIS;

c)al sostegno delle attività di formazione e sostegno dell'Unione europea, della Turchia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America, così come di qualsiasi altra forza statale che opera nell'ambito del piano di transizione per la Somalia ovvero ha concluso con il governo federale somalo un accordo sullo status delle forze o un protocollo d'intesa ai fini dell'UNSCR 2662 (2022), a condizione che informi il comitato delle sanzioni della conclusione di siffatto accordo o protocollo, o all’utilizzo da parte di detti attori;

d)allo sviluppo degli apparati di sicurezza e di polizia somali, a livello locale e nazionale, allo scopo di garantire la sicurezza della popolazione somala.

2.In deroga al paragrafo 1, lettera d), la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria o assistenza tecnica connessi con attività militari per lo sviluppo degli apparati di sicurezza e di polizia somali è subordinata alle condizioni seguenti:

a)per i beni e le tecnologie di cui all'allegato IV, assenza di decisione negativa del comitato delle sanzioni entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui ne ha ricevuto notifica dalla Somalia ovvero dallo Stato membro o dall'organizzazione internazionale, regionale o subregionale che eroga l'assistenza;

b)per i beni e le tecnologie di cui all'allegato V, notifica preliminare al comitato delle sanzioni a fini informativi, trasmessa con cinque giorni lavorativi d'anticipo dalla Somalia ovvero dallo Stato membro o dall'organizzazione internazionale, regionale o subregionale che eroga l'assistenza.

3.La notifica dell'Unione europea o dello Stato membro a norma del paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo riporta:

a)gli estremi del fabbricante e del fornitore degli armamenti e del materiale militare, compresi numeri di matricola;

b)una descrizione degli armamenti e delle munizioni, inclusi il tipo, il calibro e la quantità;

c)data e luogo di consegna proposti; e

d)tutte le informazioni d'interesse sulla prevista unità destinataria o sul luogo di stoccaggio previsto.

4.L'Unione europea o lo Stato membro che eroga assistenza in forma di finanziamenti, assistenza finanziaria o assistenza tecnica in relazione a beni e tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea trasmette al comitato delle sanzioni, entro 30 giorni dalla consegna di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, la notifica di avvenuta consegna, in forma di conferma scritta del completamento della stessa, con indicazione di: numeri matricola degli armamenti e del materiale connesso consegnati, informazioni relative alla spedizione, polizza di carico, manifesti di carico o distinte dei colli e luogo specifico di stoccaggio.

5. L'articolo 1 non si applica:

a)alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Somalia da personale delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione e da operatori umanitari o dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale;

b)alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di materiale militare non letale, a uso esclusivamente umanitario o protettivo, da parte di uno Stato membro o un'organizzazione internazionale, regionale o subregionale.».

3)è aggiunto l'allegato IV conformemente all'allegato I del presente regolamento.

4)è aggiunto l'allegato V conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.022.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A022%3ATOC

Foto:

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