LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
(1)Per quanto riguarda le sostanze ciromazina, topramezone e triflumizolo sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) nell’allegato II e nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005, in relazione ai diversi prodotti.
(2)L’approvazione della sostanza attiva ciromazina per i prodotti fitosanitari è scaduta il 31 dicembre 2019 e non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo. Tuttavia la ciromazina è anche una sostanza farmacologicamente attiva nei medicinali veterinari e gli LMR per tale sostanza nei prodotti ovini (ad eccezione del latte) sono stati fissati sulla base delle raccomandazioni dell’Agenzia europea di valutazione dei medicinali (2) nel regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (3). Tali LMR dovrebbero essere mantenuti ai livelli vigenti per coprire l’esposizione derivante dall’impiego di tale sostanza in medicinali veterinari negli ovini. Per tutti gli altri prodotti è opportuno sopprimere i rispettivi LMR fissati per la ciromazina nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 17 di tale regolamento.
(3)L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Autorità) ha effettuato una valutazione del rischio della sostanza attiva topramezone come antiparassitario per gli impieghi proposti dal richiedente nel 2014 (4). Nel 2020 tutte le domande di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva topramezone sono state ritirate e la procedura di rinnovo si è conclusa con la non approvazione del topramezone (5). Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti topramezone sono state revocate. È pertanto opportuno abbassare gli LMR fissati per il topramezone nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005 al limite di determinazione e iscrivere i rispettivi LD nell’allegato V di tale regolamento conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 17 di tale regolamento.
(4)L’approvazione della sostanza attiva triflumizolo è scaduta il 30 giugno 2020 e non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo. Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti triflumizolo sono state revocate. È pertanto opportuno abbassare gli LMR fissati per il triflumizolo nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al limite di determinazione e iscrivere i rispettivi LD nell’allegato V di tale regolamento conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 17 di tale regolamento.
(5)La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per tutte le sostanze contemplate dal presente regolamento i laboratori hanno proposto LD specifici per prodotto che sono rilevabili in sede di analisi.
(6)I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(8)Per tutte le sostanze contemplate dal presente regolamento, al fine di consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima che la modifica degli LMR iniziasse ad applicarsi e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori.
(9)Prima dell’applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di adeguarsi al fine di ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 12 agosto 2023.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a partire da sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.020.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A020%3ATOC
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