IL COMITATO,
visto l’accordo del 21 giugno 1999 fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (1) (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 52, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 51, paragrafo 2, dell’accordo il Comitato dei trasporti terrestri Comunità-Svizzera (il «Comitato misto») garantisce la verifica e l’applicazione delle disposizioni dell’accordo e applica le clausole di adeguamento e di revisione di cui agli articoli 52 e 55.
(2)A norma dell’articolo 52, paragrafo 4, dell’accordo il Comitato misto adotta, tra l’altro, le decisioni relative alla revisione dell’allegato 1 per integrarvi, per quanto necessario su base di reciprocità, le modifiche apportate alla legislazione in questione o decide qualsiasi altra misura intesa a preservare il corretto funzionamento dell’accordo.
(3)Con decisione n. 2/2019 del 13 dicembre 2019 (2) il Comitato misto, da un lato, ha sottoposto a revisione l’allegato 1 dell’accordo per integrarvi le disposizioni sostanziali della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e, dall’altro, ha adottato disposizioni transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea. Le disposizioni transitorie di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della decisione n. 2/2019 erano inizialmente applicabili fino al 31 dicembre 2020. Con decisione n. 2/2020 dell’11 dicembre 2020 (5) il Comitato misto ha prorogato le disposizioni transitorie fino al 31 dicembre 2021. Con decisione n. 2/2021, le disposizioni transitorie sono state prorogate fino al 31 dicembre 2022 (6).
(4)Con decisione n. 2/2021 del 17 dicembre 2021, il termine entro cui alcune norme nazionali svizzere elencate nell’allegato 1 dell’accordo, che potrebbero essere incompatibili con le specifiche tecniche di interoperabilità, dovrebbero essere rivedute ai fini della loro eliminazione o modifica o del loro mantenimento, è stato prorogato al 31 dicembre 2022. Alla luce della situazione attuale, tale termine dovrebbe essere fissato al 31 dicembre 2023 per le norme nazionali che non sono ancora state rivedute.
(5)In attesa dell’adozione delle disposizioni finali che sostituiscono le attuali disposizioni transitorie, è necessaria una proroga delle disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 5 della decisione n. 2/2019 fino al 31 dicembre 2023, per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea.
(6)La direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008 (7), estende ai trasporti nazionali le norme uniformi contenute nell’accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) e nel regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia (RID), nonché nell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN). L’articolo 6, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/68/CE consente agli Stati membri di chiedere deroghe agli allegati dell’ADR e del RID per il trasporto nei loro territori di piccole quantità di merci pericolose o per trasporti locali. La Svizzera ha stilato un elenco di tali deroghe. Esse figurano nell’allegato 1 dell’accordo. Tali deroghe sono state rinnovate alla fine del 2016 e scadono il 1o gennaio 2023. Il 29 settembre 2022 la Svizzera ne ha chiesto nuovamente il rinnovo. L’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/68/CE consente la proroga di dette deroghe per un periodo non superiore a sei anni. È pertanto opportuno prorogare le deroghe fino al 1° gennaio 2029. È inoltre necessario correggere nell’allegato 1 dell’accordo i riferimenti nazionali delle deroghe che sono state modificate dopo l’ultimo rinnovo.
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Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.019.01.0144.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A019%3ATOC
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