IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione 2010/231/PESC.
(2)Il 17 novembre 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2662 (2022) che estende segnatamente i criteri di designazione che presiedono alla determinazione delle persone ed entità sottoposte a misure restrittive.
(3)La decisione (PESC) 2023/160 del Consiglio (3) ha modificato la decisione 2010/231/PESC per recepirvi le modifiche apportate con l'UNSCR 2662 (2022).
(4)Poiché tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 356/2010,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 2 del regolamento (UE) n. 356/2010, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3.Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni in quanto:
a)sono impegnati in o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, tra i quali atti sono ricompresi, senza esservi limitati:
i)la pianificazione, la direzione o l'esecuzione di atti che comportano violenza sessuale e di genere;
ii)gli atti che mettono a repentaglio il processo di pace e di riconciliazione in Somalia;
iii)gli atti che minacciano con la forza il governo federale della Somalia o la missione di transizione dell'Unione africana in Somalia (ATMIS);
b)hanno violato l'embargo sulle armi o il divieto di fornire la relativa assistenza o le restrizioni relative alla rivendita e al trasferimento di armi di cui al paragrafo 34 della risoluzione 2093 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
c)impediscono l'inoltro di aiuti umanitari alla Somalia, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari in Somalia;
d)sono capi politici o militari che reclutano o impiegano bambini in conflitti armati in Somalia in violazione del diritto internazionale applicabile;
e)sono responsabili di violazioni del diritto internazionale applicabile in Somalia implicanti attacchi ai civili ivi compresi i bambini e le donne in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali e di genere, attacchi a scuole e ospedali, sequestri e trasferimenti forzati;
f)sono associati ad Al-Shabaab; gli atti e le attività che indicano l'associazione della persona o entità ad Al-Shabaab comprendono:
i)la partecipazione al finanziamento, alla programmazione, all'agevolazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di Al-Shabaab;
ii)la fornitura, la vendita o il trasferiscono di armamenti e materiale connesso ad Al-Shabaab; e
iii)il reclutamento per Al-Shabaab o qualsiasi sua cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione, o il sostegno in altro modo di atti o attività dello stesso.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.022.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A022%3ATOC
Foto:
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