LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Dalla direttiva (UE) 2019/1024 emerge che un elenco dell'UE delle serie di dati che hanno un particolare potenziale di generazione di benefici socioeconomici e che presentano condizioni armonizzate di riutilizzo costituisce un fattore significativo per la diffusione di applicazioni e servizi transfrontalieri di dati.
(2)L'elaborazione dell'elenco delle serie di dati di elevato valore ha come obiettivo principale quello di garantire che i dati pubblici con il massimo potenziale socioeconomico siano messi a disposizione per il riutilizzo con restrizioni giuridiche e tecniche minime e a titolo gratuito.
(3)Al fine di armonizzare l'attuazione delle condizioni di riutilizzo delle serie di dati di elevato valore serve una specifica tecnica per la messa a disposizione delle serie di dati in un formato leggibile meccanicamente e tramite interfacce di programmazione delle applicazioni (API). La messa a disposizione di serie di dati di elevato valore a condizioni ottimali rafforza le politiche relative all'apertura dei dati negli Stati membri, fondandosi sui principi di reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità (principi FAIR — Findability, Accessibility, Interoperability, Reusability).
(4)L'allegato I della direttiva (UE) 2019/1024 stabilisce i temi di serie di dati di elevato valore elencando sei categorie tematiche di dati: 1) dati geospaziali; 2) dati relativi all'osservazione della terra e all'ambiente; 3) dati meteorologici; 4) dati statistici; 5) dati relativi alle imprese e alla proprietà delle imprese; 6) dati relativi alla mobilità.
(5)A seguito di un'ampia consultazione dei portatori di interessi e in considerazione dei risultati della valutazione d'impatto per il presente regolamento di esecuzione, la Commissione ha individuato, nell'ambito di ciascuna delle sei categorie di dati, diverse serie di dati di valore particolarmente elevato e le relative modalità di pubblicazione e riutilizzo. Le disposizioni della legislazione dell'Unione e degli Stati membri che superano le prescrizioni minime di cui al presente regolamento di esecuzione, soprattutto nel caso della legislazione settoriale, devono continuare a essere applicate.
(6)A norma della direttiva (UE) 2019/1024, l'obbligo di rendere gratuitamente disponibili le serie di dati di elevato valore non si applica alle biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, ai musei e agli archivi. Gli Stati membri possono esentare singoli enti pubblici, su loro richiesta e in linea con i criteri stabiliti nella direttiva, dall'obbligo di mettere a disposizione gratuitamente le serie di dati di elevato valore per un periodo non superiore ai due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento di esecuzione.
(7)Conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/1024, il presente regolamento di esecuzione prevede che l'obbligo di messa a disposizione gratuita delle serie di dati di elevato valore non si applichi alle specifiche serie di dati di elevato valore in possesso delle imprese pubbliche qualora ciò determini una distorsione della concorrenza nei pertinenti mercati. Tuttavia i dati detenuti dalle imprese pubbliche non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento di esecuzione.
(8)Qualora la messa a disposizione per il riutilizzo di serie di dati di elevato valore comporti il trattamento di dati personali, tale trattamento dovrebbe essere effettuato nel rispetto del diritto dell'Unione in materia di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, in particolare del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e di eventuali disposizioni del diritto nazionale che ne specifichino ulteriormente l'applicazione. Gli Stati membri dovrebbero avvalersi di metodi e tecniche adeguati (quali la generalizzazione, l'aggregazione, la soppressione, l'anonimizzazione, la privacy differenziale o la casualizzazione), rendendo in tal modo disponibili per il riutilizzo quanti più dati possibile.
(9)Oltre alla direttiva (UE) 2019/1024, altri atti giuridici dell'Unione, tra cui la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e la direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), possono essere pertinenti per il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento di esecuzione, in particolare là dove tali atti dell'Unione stabiliscono prescrizioni comuni per la qualità e l'interoperabilità dei dati.
(10)Per quanto riguarda tutte le categorie tematiche, in particolare la categoria «dati relativi alle imprese e alla proprietà delle imprese», gli Stati membri sono incoraggiati ad andare oltre le prescrizioni minime in materia di ambito di applicazione delle serie di dati e delle modalità di riutilizzo di cui al presente regolamento.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.019.01.0043.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A019%3ATOC
Foto:
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