Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/139 della Commissione del 18 gennaio 2023 che modifica gli allegati V e XIV del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/404.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 230, paragrafo 1, e l’articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell’Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2)Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l’ingresso nell’Unione.

(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(4)Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

(5)Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di nove focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame nelle province di Columbia Britannica (7), Quebec (1) e Ontario (1) (Canada), confermati tra il 29 novembre 2022 e il 29 dicembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(6)Anche il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di 11 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame nelle contee di Cumbria (1), Norfolk (3), North Yorkshire (1), Suffolk (1) e Yorkshire (1), in Inghilterra (Regno Unito), e nelle aree amministrative di Angus (1), Fife (1), Moray (1) e Perth and Kinross (1), in Scozia (Regno Unito), confermati tra il 14 dicembre 2022 e il 10 gennaio 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(7)In aggiunta, gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di 17 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzati negli Stati di California (1), Colorado (2), Indiana (1), Minnesota (2), Missouri (1), Nebraska (1), Dakota del Sud (3), Tennessee (4) e Washington (2) (Stati Uniti), confermati tra l’8 dicembre 2022 e il 22 dicembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(8)A seguito della comparsa di questi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, le autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito una zona di controllo di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell’influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione della malattia.

(9)Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e alle misure adottate per impedire l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità. Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a tale valutazione e per proteggere lo stato sanitario dell’Unione, l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato.

(10)Il Canada ha inoltre presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a 13 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli situati nelle provincie di Alberta (4), Columbia Britannica (1), Manitoba (1), Ontario (6) e Saskatchewan (1) (Canada), confermati tra il 10 aprile 2022 e il 6 ottobre 2022.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.019.01.0076.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A019%3ATOC

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