Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/104 della Commissione del 12 gennaio 2023 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (1), in particolare gli articoli 16 e 20,

visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (2), in particolare gli articoli 13 e 16,

considerando quanto segue:

Contesto

(1)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013 della Commissione (3) («il regolamento provvisorio»), la Commissione ha istituito una misura di salvaguardia provvisoria su determinati prodotti di acciaio. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione (4) («il regolamento definitivo»), la Commissione europea ha istituito una misura di salvaguardia definitiva su determinati prodotti di acciaio («la misura di salvaguardia»).

(2)Il 13 marzo 2020 la Turchia ha chiesto l'avvio di consultazioni con l'Unione europea ai sensi degli articoli 1 e 4 dell'Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie («DSU»), dell'articolo XXIII, paragrafo 1, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) e dell'articolo 14 dell'accordo sulle misure di salvaguardia.

(3)Le consultazioni tra l'Unione europea e la Turchia si sono svolte il 29 aprile 2020, ma non hanno permesso di risolvere la controversia.

(4)Il 16 luglio 2020 la Turchia ha chiesto la costituzione di un panel. Il 28 agosto 2020 è stato costituito un panel. La relazione del panel è stata diffusa il 29 aprile 2022. Poiché nessuna delle parti ha presentato ricorso contro la relazione del panel, l'organo di conciliazione (Dispute Settlement Body — DSB) l'ha adottata il 31 maggio 2022 (5).

(5)Con comunicazione all'OMC del 5 agosto 2022 (6), la Turchia e l'Unione europea hanno reso noto di aver concordato, a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), dell'Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie, che il periodo ragionevole per l'applicazione delle raccomandazioni e delle decisioni del DSB da parte dell'Unione europea nell'ambito della controversia Unione europea: misure di salvaguardia su determinati prodotti di acciaio (DS595) scadrà il 16 gennaio 2023, ossia sette mesi e sedici giorni dopo l'adozione delle raccomandazioni e delle decisioni del DSB, avvenuta in data 31 maggio 2022.

(6)A seguito di detti eventi, il 24 agosto 2022 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura (7) con cui ha comunicato l'intenzione di procedere all'attuazione della relazione del panel rendendo la misura originaria conforme al diritto dell'OMC per quanto riguarda i punti per i quali il panel aveva rilevato delle incompatibilità e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni.

(7)Entro il termine specificato diverse parti hanno presentato osservazioni, che sono state debitamente tenute in considerazione.

Osservazioni delle parti interessate

(8)Diverse parti interessate hanno presentato osservazioni in seguito alla pubblicazione dell'avviso di apertura. In via preliminare, la Commissione ha osservato che alcune delle osservazioni delle parti interessate erano mere ripetizioni delle risultanze del panel.

(9)La Commissione ha in primo luogo analizzato le specifiche osservazioni del governo della Turchia, dato che quest'ultima aveva contestato la misura di salvaguardia presso il DSB dell'OMC, e in secondo luogo ha esaminato le osservazioni delle altre parti interessate.

(10)Per quanto concerne gli sviluppi imprevisti, il governo della Turchia ha sostenuto che non vi era alcun elemento di prova che consentisse alla Commissione di collegare gli sviluppi imprevisti all'aumento delle importazioni. Ha inoltre osservato che non vi era coincidenza temporale fra la sovraccapacità e l'aumento delle importazioni, che la Commissione non aveva condotto il necessario esame delle misure di difesa commerciale nei paesi terzi e del loro nesso con l'aumento delle importazioni e che la Sezione 232 degli Stati Uniti era stata introdotta dopo il verificarsi dell'aumento delle importazioni nell'Unione. Il governo della Turchia ha inoltre dichiarato che la Commissione, nel caso in cui avesse inteso utilizzare nuove informazioni, avrebbe dovuto considerare anche le variazioni delle condizioni occorse durante il periodo in cui la misura era in vigore, quali l'esclusione di diversi paesi, tra cui la stessa UE, dalle misure di cui alla Sezione 232.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.012.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A012%3ATOC

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