LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (1), in particolare l’articolo 97, paragrafo 2, e l’articolo 107, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca prevede misure specifiche volte ad attenuare le conseguenze dell’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale aggressione militare sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (di seguito «misure specifiche»).
(2)Al fine di consentire un monitoraggio e una comunicazione affidabili degli interventi relativi alle misure specifiche, è opportuno apportare adeguamenti alle specifiche tecniche e alle disposizioni per la presentazione dei dati cumulativi sugli interventi e le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere a norma dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1242/2014 (2) e (UE) n. 1243/2014 della Commissione (3).
(3)Poiché il termine per la presentazione dei dati cumulativi sugli interventi, entro il 31 marzo di ogni anno, a norma dell’articolo 97, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014 è già scaduto per il 2022, gli Stati membri dovrebbero trasmettere tali informazioni nel formato modificato solo a partire dal 2023, in modo da garantire una comunicazione coerente e armonizzata.
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1242/2014 e (UE) n. 1243/2014.
(5)Al fine di garantire che gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per comunicare i dati cumulativi sugli interventi relativi alle misure specifiche entro il termine del 31 marzo 2023, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014
L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014
L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.012.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A012%3ATOC
Foto:
Istockphoto (by Getty Images)
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