Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/102 della Commissione dell’11 gennaio 2023 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda le domande di aiuto dell’Unione presentate dagli Stati membri.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 25, primo comma, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)A norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione (2), gli Stati membri che intendono partecipare al regime di aiuti dell’Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici («programma destinato alle scuole») sono tenuti a trasmettere alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno la domanda di aiuti dell’Unione relativa all’anno scolastico successivo. La citata disposizione prevede che le domande di aiuto dell’Unione presentate dagli Stati membri includano informazioni sulla ripartizione indicativa degli aiuti dell’Unione per la frutta e verdura nelle scuole e il latte nelle scuole di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio (3). Detto allegato stabilisce le ripartizioni indicative annuali, per Stato membro, dell’aiuto dell’Unione per la frutta e la verdura e per il latte destinati alle scuole per il periodo dal 1o agosto 2017 al 31 luglio 2023.

(2)A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1370/2013, a decorrere dal 1o agosto 2023 la Commissione fissa mediante atti di esecuzione la ripartizione indicativa annuale, per Stato membro, dell’aiuto dell’Unione per la frutta e la verdura e per il latte destinati alle scuole. La decisione di esecuzione (UE) 2023/106 della Commissione (4) stabilisce le ripartizioni indicative annuali per il periodo dal 1o agosto 2023 al 31 luglio 2029. È pertanto opportuno modificare di conseguenza, all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, il riferimento alle ripartizioni indicative dell’aiuto dell’Unione previste dall’allegato I del regolamento (UE) n. 1370/2013.

(3)Per consentire agli Stati membri di presentare entro il termine del 31 gennaio 2023, come previsto all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, la domanda annuale di aiuto dell’Unione relativa all’anno scolastico per il periodo dal 1o agosto 2023 al 31 luglio 2024, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(4)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 3, primo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)la ripartizione indicativa degli aiuti per la frutta e verdura nelle scuole e per il latte nelle scuole di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/106 della Commissione (*1);

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 gennaio 2023.

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.012.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A012%3ATOC

Foto:

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