IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie, (2) in particolare il punto 10,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il "Fondo") è destinato a permettere all'Unione di affrontare situazioni d'emergenza in maniera rapida, efficace e flessibile e a dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali gravi o regionali o da una grave emergenza di sanità pubblica.
(2)Per il Fondo sono fissati dei massimali, stabiliti dall'articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (3).
(3)Il 1° ottobre 2021 la Germania ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle alluvioni di luglio 2021.
(4)Il 1° ottobre 2021 il Belgio ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle alluvioni di luglio 2021.
(5)Il 1° ottobre 2021 i Paesi Bassi hanno presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle alluvioni di luglio 2021.
(6)Il 5 ottobre 2021 l'Austria ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle alluvioni di luglio 2021.
(7)Il 6 ottobre 2021 il Lussemburgo ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle alluvioni di luglio 2021.
(8)Il 3 dicembre 2021 la Spagna ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito dell'eruzione vulcanica sull'isola di La Palma del 19 settembre 2021. Il 22 marzo 2022 la Spagna ha presentato un aggiornamento della domanda.
(9)Il 16 dicembre 2021 la Grecia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito del terremoto a Creta del 27 settembre 2021.
(10)Le domande di cui sopra sono conformi alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario del Fondo, stabilite all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.007.01.0025.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A007%3ATOC
Foto:
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