Regolamento Delegato (UE) 2023/67 della Commissione del 20 ottobre 2022 che integra il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (1), in particolare l’articolo 79, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)Attraverso la guida ai metodi di campionamento per le autorità di audit (2), i servizi della Commissione hanno assistito le autorità degli Stati membri nello sviluppo di metodologie di campionamento solide per lo svolgimento degli audit delle operazioni, al fine di sostenere i loro pareri annuali di audit per l’attuazione del quadro normativo per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020. Sulla base delle esperienze e delle conoscenze acquisite in tale contesto, l’articolo 79, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060 prevede come novità per il periodo di programmazione 2021-2027 l’uso di metodologie di campionamento standardizzate pronte all’uso integrate in un atto delegato.

(2)Il presente regolamento delegato, che stabilisce metodologie di campionamento pronte all’uso, integra l’articolo 79 del regolamento (UE) 2021/1060 e dovrebbe pertanto applicarsi agli audit delle operazioni sostenute da tutti i fondi contemplati dal regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021-2027.

(3)Poiché un campione statistico può coprire uno o più programmi che ricevono sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale («FESR»), dal Fondo sociale europeo Plus («FSE+»), dal Fondo di coesione e dal Fondo per una transizione giusta («JTF»), il presente regolamento delegato dovrebbe stabilire le modalità per coprire un gruppo di programmi mediante l’uso di un campione comune per tali fondi. Inoltre, per questi fondi, il campione comune può coprire uno o più periodi di programmazione.

(4)In conformità dell’articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, il pacchetto di affidabilità non riguarda l’importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell’attuazione delle operazioni o del corrispondente contributo pubblico fornito o da fornire collegati a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti, ad eccezione delle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti. È quindi opportuno escludere dalla popolazione di campionamento tali spese fino al periodo contabile in cui saranno inserite nelle domande di pagamento per il rimborso.

(5)Le unità di campionamento con valori negativi o nulli dovrebbero far parte di una popolazione negativa distinta per la quale non dovrebbe essere calcolato un tasso di errore. Le autorità di audit dovrebbero essere autorizzate a includere l’audit delle unità negative nella revisione contabile dei conti o a svolgere procedure di campionamento distinte per una popolazione negativa. Di conseguenza è opportuno chiarire che solo le unità di campionamento con valori positivi dovrebbero far parte della popolazione sottoposta ad audit per la quale è calcolato il tasso di errore totale.

(6)In conformità dell’articolo 36, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060, il contributo dell’Unione per l’assistenza tecnica può essere rimborsato sotto forma di finanziamento a tasso forfettario. È opportuno stabilire le modalità di trattamento di tali spese nelle metodologie di campionamento.

(7)L’articolo 80 del regolamento (UE) 2021/1060 prevede modalità di audit unico che possono influire sulle procedure di campionamento. Le opzioni a disposizione delle autorità di audit per l’applicazione di tali modalità di audit unico dovrebbero essere chiarite per quanto riguarda le operazioni che non possono essere sottoposte ad audit in conformità del paragrafo 3 di tale articolo. In particolare, la decisione di utilizzare l’esclusione o la sostituzione delle unità di campionamento dovrebbe essere presa dalle autorità di audit in base al loro giudizio professionale. Lo stesso trattamento può essere applicato anche nei casi in cui non siano disponibili documenti giustificativi delle operazioni incluse nel campione.

(8)Conformemente alla guida e alla prassi consolidata nei periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, sono state offerte e applicate dalle autorità di audit diverse opzioni metodologiche che utilizzano la selezione con eguali probabilità e la selezione tramite probabilità proporzionale alla dimensione. Sulla base di questa esperienza è opportuno stabilire norme di campionamento che consentano la continuità delle opzioni metodologiche conosciute. Le autorità di audit dovrebbero poter utilizzare per la selezione del campione principale uno qualsiasi degli approcci di campionamento, comprese le opzioni di stratificazione proposte nell’ambito del presente regolamento delegato.

(9)Le metodologie di campionamento pronte all’uso dovrebbero includere un campionamento multi-periodo per agevolare l’organizzazione del lavoro di audit per il periodo contabile. Per riflettere la prassi consolidata e garantire la flessibilità necessaria per utilizzare l’opzione statistica più vantaggiosa, è opportuno offrire alle autorità di audit due approcci diversi per la rideterminazione delle dimensioni del campione dopo il primo periodo di campionamento.

(10)Al fine di semplificare le procedure di campionamento e ridurre l’onere amministrativo per i beneficiari e i costi amministrativi, le autorità di audit, nell’applicare le metodologie di campionamento pronte all’uso, dovrebbero poter fissare il tetto massimo delle dimensioni del campione statistico a 50 unità di campionamento. Tale opzione dovrebbe essere disponibile per tutti i programmi valutati nelle categorie 1 e 2 secondo la classificazione dei sistemi di gestione e controllo in relazione al loro funzionamento efficace, di cui all’allegato XI del regolamento (UE) 2021/1060, che non sono coperti da un campione di dimensioni pari a 30 unità nel quadro delle modalità proporzionate migliorate a norma dell’articolo 83 di tale regolamento.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.007.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A007%3ATOC

Foto:

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