LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare gli articoli 8 e 12,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, entro il 1o gennaio 2018 la Commissione era tenuta a istituire l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
(2)L’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 è stato istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (3).
(3)La Commissione ha riscontrato errori nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Al fine di garantire chiarezza e certezza del diritto agli operatori del settore alimentare e alle autorità competenti degli Stati membri, sono necessarie rettifiche che assicurino la corretta attuazione e l’uso adeguato dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.
(4)Le condizioni d’uso del nuovo alimento «isolato di proteine di siero dolce di latte vaccino», autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1632 della Commissione (4), sono state successivamente estese dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1686 della Commissione (5). Nella tabella 1 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1686 sono state erroneamente omesse le righe che separano le categorie dell’alimento specificato e i livelli massimi autorizzati, il che rende poco chiara la corrispondenza tra le categorie dell’alimento e gli usi autorizzati. Ciò potrebbe indurre in confusione le autorità preposte all’applicazione e gli operatori del settore alimentare. Occorre pertanto rettificare l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1686 e la tabella 1 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
(5)Il nuovo alimento «sale sodico di 3’-sialil-lattosio (fonte microbica)» è stato autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/96 della Commissione (6). I livelli massimi per la categoria dell’alimento «Prodotti aromatizzati fermentati a base di latte, compresi prodotti trattati termicamente» sono stati erroneamente aggiunti alla categoria dell’alimento «Prodotti non aromatizzati fermentati a base di latte» e viceversa. Occorre pertanto rettificare la tabella 1 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/96 e la tabella 1 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
(6)Il nuovo alimento «galatto-oligosaccaride» è stato autorizzato a determinate condizioni d’uso a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97. La fonte microbica «Bacillus circulans» dell’enzima «β-galattosidasi» utilizzato per la produzione del galatto-oligosaccaride è stata erroneamente aggiunta alle specifiche. È pertanto opportuno sopprimere tale fonte di β-galattosidasi dalla voce «galatto-oligosaccaride» nella tabella 2 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
(7)Il nuovo alimento «xilo-oligosaccaridi» è stato autorizzato a determinate condizioni d’uso dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1648 della Commissione (7) sulla base di un parere favorevole dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») relativo alla sicurezza del nuovo alimento. Le specifiche relative agli «xilo-oligosaccaridi» sotto forma di sciroppo non contenevano erroneamente il parametro «materiale secco» nella colonna corrispondente. L’errore è stato rettificato nel parere scientifico riveduto dell’Autorità (8). Occorre pertanto rettificare di conseguenza le specifiche relative agli «xilo-oligosaccaridi» nella tabella 2 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 e nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1648.
(8)È pertanto opportuno rettificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/2470, (UE) 2018/1648, (UE) 2019/1686 e (UE) 2021/96.
(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è rettificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1648 è rettificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1686 è rettificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.
Articolo 4
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/96 è rettificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.006.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A006%3ATOC
Foto:
istockphoto (Getty Images)
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it