Decisione d’Esecuzione (UE) 2023/69 della Commissione del 9 gennaio 2023 che modifica la Decisione d’Esecuzione (UE) 2019/436 per quanto riguarda la norma armonizzata per i cicli elettrici a pedalata assistita.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (1), in particolare l’articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)In base all’articolo 7 della direttiva 2006/42/CE, le macchine costruite in conformità a una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute contemplati da tale norma.

(2)Con il mandato M/396, del 19 dicembre 2006, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta («richiesta M/396») di redazione, revisione e completamento del lavoro sulle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2006/42/CE per tenere conto delle modifiche introdotte da tale direttiva rispetto alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)Sulla base della richiesta M/396, il CEN e il Cenelec hanno redatto la norma armonizzata EN 15194:2017 per i cicli elettrici a pedalata assistita. Il riferimento di tale norma è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione (3).

(4)Il 23 agosto 2019 i Paesi Bassi hanno avanzato un’obiezione formale conformemente all’articolo 10 della direttiva 2006/42/CE verso la norma armonizzata EN 15194:2017 sostenendo che, contrariamente a quanto affermato, questa non soddisferebbe i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.5.5, 1.5.6 e 1.5.7 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE. I Paesi Bassi hanno sostenuto che la norma armonizzata EN 15194:2017 fornirebbe unicamente informazioni, ai punti 4.2.3.1 e 4.2.3.2, in merito alla disponibilità delle norme europee EN 62133 e EN 50604-1 per le prove sulle batterie, senza affrontare in maniera esauriente la questione dell’integrazione sicura delle batterie nei pacchi batterie e di questi ultimi nel dispositivo finale. I Paesi Bassi hanno sostenuto che ciò non sarebbe sufficiente a permettere di valutare i livelli di sicurezza complessivi del dispositivo finale, vale a dire i cicli elettrici a pedalata assistita, come dimostrerebbero gli incidenti ricorrenti aventi per protagonisti veicoli dotati di celle e/o batterie agli ioni di litio.

(5)Questa obiezione formale è stata discussa nell’ambito del comitato istituito dall’articolo 22 della direttiva 2006/42/CE nelle riunioni del 2 e 3 dicembre 2019 e del 19 e 20 febbraio 2020.

(6)In tali riunioni la Germania ha sollevato un’ulteriore obiezione, asserendo che la norma armonizzata EN 15194:2017 non sarebbe conforme ai punti 1.5.9 e 3.6.3.1 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE per quanto riguarda le vibrazioni trasmesse al ciclista. In base alla norma armonizzata EN 15194:2017, tali punti non sono applicabili ai cicli elettrici a pedalata assistita. Secondo la Germania, tuttavia, tali vibrazioni possono verificarsi quando si utilizzano queste biciclette su un fondo sconnesso.

(7)Le obiezioni formali sollevate dai Paesi Bassi e dalla Germania sono state discusse nell’ambito del comitato istituito dall’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) il 2 luglio 2021.

(8)Esaminata la norma armonizzata EN 15194:2017 insieme ai rappresentanti del comitato istituito dall’articolo 22 della direttiva 2006/42/CE e ai rappresentanti del comitato istituito dall’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione ha concluso che la norma non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.5.5, 1.5.6, 1.5.7, 1.5.9 e 3.6.3.1 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE.

(9)La norma armonizzata EN 15194:2017 dovrebbe pertanto restare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con una restrizione.

(10)Il riferimento della norma armonizzata EN 15194:2017 è incluso nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/436. Nell’allegato II di tale decisione è riportato l’elenco dei riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con restrizioni. Il riferimento della norma EN 15194:2017 dovrebbe pertanto essere soppresso nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 e inserito con una restrizione nell’allegato II della medesima decisione.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.007.01.0027.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A007%3ATOC

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