LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 5, l’articolo 64, paragrafo 3, lettera d), e l’articolo 94, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2021/2116 con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro.
(2)Conformemente all’articolo 44, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) 2021/2116, gli Stati membri possono decidere di versare anticipi ai beneficiari per gli interventi di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e per le misure volte a regolare o sostenere i mercati agricoli. Al fine di garantire un versamento coerente e non discriminatorio degli anticipi e la tutela dei fondi dell’Unione, è opportuno stabilire condizioni specifiche per tale versamento di anticipi sotto forma di percentuali massime della spesa prevista e l’obbligo per i beneficiari di costituire una cauzione.
(3)È inoltre opportuno adattare le disposizioni riguardanti le cauzioni di cui al capo IV del regolamento delegato (UE) 2022/127 per tener conto di tali condizioni specifiche.
(4)All’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2022/127 il riferimento all’articolo 27 è errato e dovrebbe essere sostituito da un riferimento all’articolo 26 dello stesso.
(5)Per quanto riguarda i pagamenti degli aiuti previsti nell’ambito dei programmi apicoli effettuati a norma dell’articolo 55 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) è opportuno garantire continuità mantenendo il fatto generatore del tasso di cambio attualmente applicabile.
(6)È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2022/127,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2022/127
Il regolamento delegato (UE) 2022/127 è così modificato:
(1)è inserito il seguente capo III bis:
«CAPO III bis
Condizioni specifiche per il versamento degli anticipi
Articolo 15 bis
Condizioni specifiche per il versamento degli anticipi di cui all’articolo 44, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) 2021/2116
1.Il pagamento degli anticipi di cui all’articolo 44, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) 2021/2116 non supera l’80 % della spesa prevista del programma operativo approvato o, se del caso, degli interventi di cui agli articoli 55 e 58 del regolamento (UE) 2021/2115.
2.Il versamento degli anticipi di cui al paragrafo 1 è subordinato alla costituzione di una cauzione pari almeno all’importo dell’anticipo.»;
(2)L’articolo 27 è sostituito dal seguente:
«Articolo 27
Ambito di applicazione
La presente sezione si applica ogniqualvolta una normativa specifica dell’Unione preveda la possibilità di versare in anticipo un determinato importo prima che sia stato adempiuto l’obbligo previsto per l’ottenimento di un aiuto o di un beneficio.»;
(3)all’articolo 28 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:
«1 bis.La domanda di svincolo della cauzione relativa al versamento degli anticipi è corredata dei documenti giustificativi comprovanti il diritto all’attribuzione definitiva dell’importo concesso o il rimborso dell’importo concesso, maggiorato di qualsiasi aggiunta prevista dalle norme specifiche dell’Unione.»;
(4)è inserito il seguente articolo 31 bis:
«Articolo 31 bis
Programmi apicoli
Per gli importi pagati nell’ambito dei programmi apicoli a norma dell’articolo 55 del regolamento (UE) 1308/2013, il fatto generatore del tasso di cambio è il 1o gennaio dell’anno in cui è effettuato il pagamento.».
Articolo 2
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/127
All’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2022/127, il primo comma, è sostituito dal seguente:
«4.In caso di adempimento di un obbligo entro i termini prescritti, ma ove sia previsto un termine per la presentazione della relativa prova, la cauzione che garantisce tale obbligo è incamerata per ogni giorno di calendario di superamento di tale termine in base alla formula 0,2/termine prescritto in giorni e tenendo conto dell’articolo 26.».
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.005.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A005%3ATOC
Foto:
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