LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2, e l’articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il 14 agosto 2019 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2019/1241 («regolamento sulle misure tecniche») relativo alle misure di conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche. Gli allegati VI e VII di tale regolamento stabiliscono misure tecniche regionali specifiche per le acque nordoccidentali e le acque sudoccidentali dell’Unione.
(2)Belgio, Spagna, Francia, Irlanda e Paesi Bassi (gli «Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali») hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nelle acque nordoccidentali; Belgio, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo (gli «Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali») hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nelle acque sudoccidentali. Il 5 marzo 2021 i due gruppi regionali hanno presentato due raccomandazioni comuni che propongono misure volte a migliorare lo stato di conservazione dell’occhialone (Pagellus bogaraveo) per cui il Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) ha formulato un parere di zero catture nelle sottozone CIEM da 6 a 8 per il periodo 2021-2022 (2). Nel marzo 2022 gli Stati membri hanno presentato versioni aggiornate di tali raccomandazioni comuni, suggerendo una proroga della data di scadenza proposta per determinate misure.
(3)Il consiglio consultivo per le acque nordoccidentali e il consiglio consultivo per le acque sudoccidentali sono stati consultati in merito a tali raccomandazioni comuni rispettivamente nel marzo 2021 e nel febbraio 2021.
(4)Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato le raccomandazioni comuni e le prove fornite dagli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali e dagli Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali nella sessione plenaria del maggio 2021 (3). Tali raccomandazioni comuni propongono di estendere il tipo di misure tecniche adottate in precedenza dalla Francia e dalla Spagna a livello nazionale e sono state valutate dallo CSTEP nelle sessioni plenarie dell’aprile 2019 (4) e del giugno 2019 (5) per renderle applicabili nei bacini marittimi delle acque nordoccidentali e delle acque sudoccidentali.
(5)Il gruppo di esperti nel settore della pesca e dell’acquacoltura (EGFA) è stato consultato in merito alle raccomandazioni comuni mediante procedura scritta nel maggio 2022.
(6)La raccomandazione comune degli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali propone un fermo spazio-temporale per le navi battenti bandiera francese per la pesca dell’occhialone nelle sottozone CIEM 6 e 7. Lo CSTEP (6) ha concluso che la misura di gestione potrebbe ridurre le catture di occhialone e che il fermo spazio-temporale per la pesca commerciale coincide con il periodo di riproduzione di tale specie. È pertanto opportuno inserire la misura proposta nel regolamento (UE) 2019/1241.
(7)La raccomandazione comune degli Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali propone un fermo spazio-temporale stagionale per la pesca commerciale e un fermo annuale per la pesca ricreativa in diverse zone. La raccomandazione comune prevede anche un fermo stagionale supplementare per le navi battenti bandiera francese per la pesca dell’occhialone nella sottozona CIEM 8. Lo CSTEP (7) ha concluso che i fermi per la pesca commerciale riguardano la zona in cui è probabile che abbia luogo la riproduzione e che il fermo per la pesca ricreativa sembra riguardare zone in cui vi sono aggregazioni di novellame di occhialone. È pertanto opportuno inserire le misure proposte nel regolamento (UE) 2019/1241.
(8)Entrambe le raccomandazioni comuni propongono inoltre di fissare taglie minime di riferimento per la conservazione (MCRS), rispettivamente di 36 cm e 40 cm, per le catture di occhialone nella pesca commerciale e nella pesca ricreativa. Nelle acque nordoccidentali il presente regolamento propone di modificare l’allegato VI per aumentare le taglie minime di riferimento per la conservazione (MCRS) a 36 cm per la pesca commerciale e a 40 cm per la pesca ricreativa. Nelle acque sudoccidentali il presente regolamento propone di modificare l’allegato VII per includere la taglia minima di riferimento per la conservazione di 36 cm per la pesca commerciale. La taglia minima di riferimento per la conservazione di 40 cm per la pesca ricreativa costituisce già un obbligo giuridico ai sensi del regolamento delegato (UE) 2020/2013 della Commissione (8).
(9)Lo CSTEP (9) ha concluso che la raccomandazione comune contiene elementi positivi che miglioreranno la gestione degli stock, ma a causa della mancanza di dati giustificativi non è possibile valutare appieno l’impatto di tali misure sui rispettivi stock. Gli Stati membri riesamineranno tali misure entro il 31 dicembre 2023 alla luce degli studi scientifici in corso e in attesa del nuovo parere sull’occhialone che il CIEM pubblicherà nel 2023. Dato che sia la pesca commerciale che la pesca ricreativa contribuiscono alla mortalità complessiva per pesca di uno stock per il quale i dati sono scarsi e che ha ricevuto un parere di zero catture, le taglie minime di riferimento per la conservazione proposte dovrebbero essere inserite negli allegati VI e VII del regolamento (UE) 2019/1241, fatta eccezione per la pesca ricreativa di cui all’allegato VII, per la quale esiste già un obbligo giuridico.
(10)Nel complesso, sebbene lo CSTEP (10) non possa valutare se le catture di occhialone saranno ridotte, tali misure di gestione rappresentano un miglioramento rispetto a quelle presentate nel 2019 e potrebbero ridurre le catture di occhialone rispetto alle misure di base di cui al regolamento (UE) 2019/1241. È pertanto opportuno modificare gli allegati VI e VII del regolamento (UE) 2019/1241 per includervi tali misure.
(11)Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell’Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,
(12)Le misure di cui al presente regolamento applicabili alle acque dell’Unione sono finalizzate al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 494, paragrafi 1 e 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (11), e tengono conto dei principi di cui all’articolo 494, paragrafo 3, di tale accordo. Esse non pregiudicano le misure applicabili nelle acque del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati VI e VII del regolamento (UE) 2019/1241 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica fino al 31 dicembre 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.005.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A005%3ATOC
Foto:
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