Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/7 della Commissione del 3 gennaio 2023 che autorizza l’immissione sul mercato del latto-N-tetraosio prodotto da ceppi derivati di Escherichia coli BL21(DE3) quale nuovo alimento.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti possono essere immessi sul mercato dell’Unione.

(2)A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2) ha istituito l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.

(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/484 della Commissione (3) ha autorizzato l’immissione sul mercato dell’Unione del latto-N-tetraosio ottenuto dalla fermentazione microbica con un ceppo geneticamente modificato del ceppo di Escherichia coli («E. coli») K-12 DH1 quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283.

(4)Il 22 maggio 2020 la società Chr. Hansen A/S («il richiedente») ha presentato alla Commissione, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di autorizzazione per l’immissione sul mercato dell’Unione del latto-N-tetraosio («LNT») ottenuto dalla fermentazione microbica con due ceppi geneticamente modificati (un ceppo produttore e un ceppo degradatore opzionale) derivati dal ceppo ospite di E. coli BL21(DE3) quale nuovo alimento. La domanda riguardava l’uso dell’LNT nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), negli alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e negli alimenti per la prima infanzia destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, negli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, negli alimenti a fini medici speciali quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, esclusi gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, nelle bevande a base di latte e in prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia e negli integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), destinati alla popolazione in generale. Il richiedente ha inoltre proposto che gli integratori alimentari contenenti LNT non siano utilizzati se nello stesso giorno sono consumati latte materno, che contiene naturalmente LNT, e/o altri alimenti con aggiunta di LNT. Il 17 giugno 2022 il richiedente ha poi modificato la domanda iniziale relativamente all’uso dell’LNT negli integratori alimentari al fine di escludere i lattanti e i bambini nella prima infanzia.

(5)Il 22 maggio 2020 il richiedente ha inoltre presentato alla Commissione una richiesta di tutela degli studi e dei dati scientifici di proprietà industriale forniti a sostegno della domanda, ossia la validazione dei metodi di spettrometria di massa (MS), risonanza magnetica nucleare (NMR) e cromatografia a scambio anionico ad alte prestazioni con rilevazione amperometrica pulsata (HPAEC-PAD) e i risultati per la determinazione dell’identità dell’LNT e dei sottoprodotti carboidratici (latto-N-trioso II («LNT2»), para-latto-N-esoso («pLNH»), lattosio, e glucosio/galattosio) presenti nel nuovo alimento (6); una descrizione dei ceppi geneticamente modificati per la fermentazione e l’eventuale degradazione durante la produzione dell’LNT e del latto-N-neotetraosio («LNnT») (7); certificati di deposito dei ceppi geneticamente modificati per la fermentazione e l’eventuale degradazione durante la produzione dell’LNT e dell’LNnT (8); relazioni sul sistema di reazione a catena della polimerasi quantitativa in tempo reale («qPCR») e sulla validazione del metodo per i ceppi geneticamente modificati per la fermentazione e l’eventuale degradazione durante la produzione dell’LNT e dell’LNnT (9); un test di retromutazione batterica con LNT (10); un test del micronucleo in vitro con cellule di mammifero con LNT (11); uno studio di 7 giorni sulla tossicità orale per la determinazione dell’intervallo di dosi nei ratti con LNT (12); e uno studio di 90 giorni sulla tossicità orale nei ratti con LNT (13).

(6)Il 27 gennaio 2021 la Commissione ha chiesto all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») di effettuare una valutazione dell’LNT ottenuto dalla fermentazione microbica con due ceppi geneticamente modificati (un ceppo produttore e un ceppo degradatore opzionale) derivati dal ceppo ospite di Escherichia coli («E. coli») BL21(DE3) quale nuovo alimento, in conformità all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283.

(7)Il 23 marzo 2022 l’Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza del latto-N-tetraosio (LNT) prodotto da ceppi derivati di Escherichia coli BL21(DE3) quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 (14), conformemente all’articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283.

(8)Nel suo parere scientifico l’Autorità ha concluso che l’LNT è sicuro alle condizioni d’uso proposte per le popolazioni destinatarie proposte. Tale parere scientifico presenta pertanto motivazioni sufficienti per stabilire che l’LNT, se utilizzato nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, negli alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e negli alimenti per la prima infanzia destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, negli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, negli alimenti a fini medici speciali quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, esclusi gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, nelle bevande a base di latte e in prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia e negli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, soddisfa le condizioni per l’immissione sul mercato conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.

(9)Nel suo parere scientifico l’Autorità ha inoltre precisato che le sue conclusioni relative alla sicurezza del nuovo alimento erano basate sugli studi e sui dati scientifici riguardanti la validazione dei metodi MS, NMR e HPAEC-PAD e i risultati per la determinazione dell’identità dell’LNT e dei sottoprodotti carboidratici LNT2, pLNH, lattosio e glucosio/galattosio presenti nel nuovo alimento, la descrizione dei ceppi geneticamente modificati per la fermentazione e l’eventuale degradazione durante la produzione dell’LNT e dell’LNnT, i certificati di deposito dei ceppi geneticamente modificati per la fermentazione e l’eventuale degradazione durante la produzione dell’LNT e dell’LNnT, le relazioni sul sistema qPCR e sulla validazione del metodo per i ceppi geneticamente modificati per la fermentazione e l’eventuale degradazione durante la produzione dell’LNT e dell’LNnT, il test di retromutazione batterica con LNT, il test del micronucleo in vitro con cellule di mammifero con LNT, lo studio di 7 giorni sulla tossicità orale per la determinazione dell’intervallo di dosi nei ratti con LNT e lo studio di 90 giorni sulla tossicità orale nei ratti con LNT, senza i quali non avrebbe potuto valutare il nuovo alimento e giungere alle sue conclusioni.

(10)La Commissione ha chiesto al richiedente di chiarire ulteriormente la giustificazione fornita riguardo alla sua rivendicazione di un diritto di proprietà industriale su tali studi e dati scientifici e di chiarire la sua rivendicazione di un diritto esclusivo di riferimento a tali studi in conformità all’articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.002.01.0021.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A002%3ATOC

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