Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/6 della Commissione del 3 gennaio 2023 che autorizza l’immissione sul mercato della proteina derivata da pisello e da riso fermentata dai miceli di Lentinula edodes (fungo Shiitake).

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti possono essere immessi sul mercato dell’Unione.

(2)A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2) ha istituito l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.

(3)Il 12 dicembre 2019 la società MycoTechnology, Inc. («il richiedente») ha presentato alla Commissione, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di immissione sul mercato dell’Unione della proteina derivata da pisello e da riso fermentata dai miceli di Lentinula edodes (fungo Shiitake) quale nuovo alimento. La domanda riguardava l’uso della proteina fermentata derivata da pisello e da riso in prodotti da forno, pane, panini, crostini, pizza, cereali da prima colazione, barrette ai cereali, bevande a base di frutta e di verdura, bevande in polvere pronte da miscelare, prodotti a base di cacao e cioccolato, prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari e sostituti di un pasto per il controllo del peso non a base di latte, prodotti a base di latte fermentato, prodotti a base di pasta, preparazioni di carni e prodotti a base di carne, minestre (pronte per il consumo) e minestre concentrate o in polvere, insalate, prodotti sostitutivi della carne, bevande a base di latte e sostituti di singoli pasti per il controllo del peso, destinati alla popolazione in generale.

(4)Il 12 dicembre 2019 il richiedente ha inoltre presentato alla Commissione una domanda di tutela degli studi e dei dati scientifici di proprietà industriale forniti a sostegno della domanda, ossia la descrizione dettagliata del processo di produzione (3) e le analisi composizionali del nuovo alimento (4).

(5)Il 22 aprile 2020 la Commissione ha chiesto all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») di effettuare una valutazione della proteina derivata da pisello e da riso fermentata dai miceli di Lentinula edodes quale nuovo alimento.

(6)Il 28 febbraio 2022 l’Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza della proteina derivata da pisello e da riso fermentata dai miceli di fungo Shiitake (Lentinula edodes) quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 (5), conformemente all’articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283.

(7)Nel suo parere scientifico l’Autorità ha concluso che la proteina derivata da pisello e da riso fermentata dai miceli di Lentinula edodes è sicura alle condizioni d’uso proposte. Il parere scientifico presenta pertanto motivazioni sufficienti per stabilire che la proteina fermentata derivata da pisello e da riso, se utilizzata in prodotti da forno, pane, panini, crostini, pizza, cereali da prima colazione, barrette ai cereali, bevande a base di frutta e di verdura, bevande in polvere pronte da miscelare, prodotti a base di cacao e cioccolato, prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari e sostituti di un pasto per il controllo del peso non a base di latte, prodotti a base di latte fermentato, prodotti a base di pasta, preparazioni di carni e prodotti a base di carne, minestre (pronte per il consumo) e minestre concentrate o in polvere, insalate, prodotti sostitutivi della carne, bevande a base di latte e sostituti di singoli pasti per il controllo del peso, destinati alla popolazione in generale, soddisfa le condizioni per l’immissione sul mercato conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.

(8)Nel suo parere scientifico l’Autorità ha inoltre osservato che le sue conclusioni sulla sicurezza del nuovo alimento si basavano sugli studi e sui dati scientifici relativi alla descrizione dettagliata del processo di produzione e alle analisi composizionali del nuovo alimento contenuti nel fascicolo del richiedente, senza i quali non avrebbe potuto valutare il nuovo alimento e raggiungere le sue conclusioni.

(9)La Commissione ha chiesto al richiedente di chiarire ulteriormente la giustificazione fornita riguardo alla sua rivendicazione di un diritto di proprietà industriale su tali studi e dati scientifici e di chiarire la sua rivendicazione di un diritto esclusivo di riferimento a tali dati in conformità all’articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283.

(10)Il richiedente ha dichiarato che, al momento della presentazione della domanda, deteneva il diritto di proprietà industriale e il diritto esclusivo di riferimento per quanto riguarda gli studi e i dati scientifici relativi alla descrizione dettagliata del processo di produzione e alle analisi composizionali del nuovo alimento, e che l’accesso o il riferimento a tali dati o il loro utilizzo da parte di terzi non può essere legalmente consentito.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.002.01.0016.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A002%3ATOC

Foto:

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