LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.
(2)I preparati di Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762 (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come Lactobacillus plantarum (DSM 21762), di Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come Lactobacillus plantarum NCIMB 30236), e di Lactococcus lactis NCIMB 30117 sono stati autorizzati per un periodo di dieci anni come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali rispettivamente dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 868/2011 (2), (UE) n. 1111/2011 (3) e (UE) n. 227/2012 (4) della Commissione.
(3)A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono state presentate le domande di rinnovo dell’autorizzazione dei preparati di Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 e Lactococcus lactis NCIMB 30117 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che gli additivi siano classificati nella categoria «additivi tecnologici». Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 14, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
(4)Nei pareri del 5 maggio 2021 (5), del 26 gennaio 2022 (6) e del 23 marzo 2022 (7), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che i richiedenti hanno fornito dati che dimostrano che gli additivi soddisfano le condizioni di autorizzazione. L’Autorità ha inoltre concluso che i preparati di Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 e Lactococcus lactis NCIMB 30117 non hanno un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Essa ha altresì concluso che il Lactococcus lactis NCIMB 30117 dovrebbe essere considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie, ma non è possibile trarre conclusioni né riguardo alla sensibilizzazione cutanea né al fatto che possa essere un irritante per gli occhi e la pelle, mentre il Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 dovrebbe essere considerato un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie, ma non si possono trarre conclusioni sul fatto che possa essere un irritante per la pelle e per gli occhi. L’Autorità ha inoltre concluso che il Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762 non è irritante per la pelle e gli occhi, ma è considerato un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. Il laboratorio di riferimento dell’Unione europea (EURL) ha ritenuto che le conclusioni e le raccomandazioni formulate nella precedente valutazione in merito ai metodi di analisi utilizzati per il controllo degli agenti nei mangimi siano validi e applicabili alle domande in questione.
(5)La valutazione dei preparati di Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 e Lactococcus lactis NCIMB 30117 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l’autorizzazione di tali additivi.
(6)La Commissione ritiene che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. Tali misure di protezione dovrebbero essere conformi alla legislazione dell’Unione in materia di sicurezza dei lavoratori.
(7)A seguito del rinnovo dell’autorizzazione dei preparati di Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 e Lactococcus lactis NCIMB 30117 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 868/2011, (UE) n. 1111/2011 e (UE) n. 227/2012 dovrebbero essere abrogati.
(8)Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione dei preparati di Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 e Lactococcus lactis NCIMB 30117, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dal rinnovo dell’autorizzazione.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.002.01.0028.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A002%3ATOC
Foto:
istockphoto
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it