Regolamento (UE) 2022/2563 del Consiglio del 19 dicembre 2022 che modifica il Regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali.

Giustizia Unsplash

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti agricoli e industriali la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare in tal modo perturbazioni del mercato per tali prodotti, il regolamento (UE) 2021/2283 del Consiglio ha aperto contingenti tariffari autonomi dell'Unione («contingenti») (1). I prodotti compresi in detti contingenti possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla.

(2)Poiché è nell'interesse dell'Unione garantire un adeguato approvvigionamento di taluni prodotti industriali e considerato il fatto che prodotti identici, equivalenti o di sostituzione non sono fabbricati in quantità sufficienti all'interno dell'Unione, è necessario aprire nuovi contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2921, 09.2922, 09.2923, 09.2924, 09.2925, 09.2926, 09.2927 e 09.2931 a dazio zero per quantitativi adeguati di tali prodotti.

(3)Poiché l'ambito di applicazione dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2723 e 09.2763 è divenuto inadeguato per soddisfare le esigenze degli operatori economici dell'Unione, è opportuno modificare la designazione dei prodotti compresi in tali contingenti. È opportuno pertanto modificare l'indicazione del codice TARIC applicabile a tali prodotti.

(4)Poiché è nell'interesse dell'Unione garantire un adeguato approvvigionamento di taluni prodotti industriali, è opportuno aumentare i volumi dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.2563, 09.2682, 09.2828 e 09.2854.

(5)Poiché la capacità di produzione dell'Unione di alcuni prodotti industriali è stata aumentata, i volumi dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.2575 e 09.2913 dovrebbero essere ridotti.

(6)Per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.2583, 09.2819, 09.2839 e 09.2855 è opportuno prorogare il periodo contingentale e adeguare il volume contingentale su base annua in quanto tali contingenti erano stati aperti per un periodo di soli sei mesi ed è ancora nell'interesse dell'Unione mantenerli.

(7)Poiché non è più nell'interesse dell'Unione mantenere i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.2003, 09.2576, 09.2577, 09.2592, 09.2650, 09.2673, 09.2688, 09.2694, 09.2708, 09.2710, 09.2734, 09.2799, 09.2829, 09.2866 e 09.2880, è opportuno che essi siano chiusi con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2023.

(8)Le relazioni tra l'Unione e la Russia si sono deteriorate negli ultimi anni, in particolare a causa dell'inosservanza del diritto internazionale da parte della Russia e della sua guerra di aggressione non provocata e ingiustificata nei confronti dell'Ucraina. Il 6 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato l'ottavo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia a motivo della continua guerra di aggressione contro l'Ucraina e delle riferite atrocità commesse dalle forze armate russe in Ucraina.

(9)Sebbene la Russia sia membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l'Unione può avvalersi delle eccezioni previste dall'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC»), in particolare dall'articolo XXI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT), in particolare per quanto riguarda l'obbligo di concedere ai prodotti importati dalla Russia i vantaggi concessi a prodotti simili importati da altri paesi (trattamento della nazione più favorita).

(10)In seguito al deterioramento delle relazioni tra l'Unione e la Russia, al fine di garantire la coerenza con le azioni e i principi dell'Unione nel settore dell'azione esterna dell'Unione, non sarebbe pertanto opportuno consentire ai prodotti originari della Russia di beneficiare del trattamento dell'esenzione dai dazi e del trattamento della nazione più favorita per i prodotti contemplati dal presente regolamento. È pertanto necessario sopprimere i rispettivi contingenti per tali prodotti.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.330.01.0109.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A330%3ATOC

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