LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione (2) ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo, applicabile dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.
(2)Al fine di evitare costi sproporzionati legati alla gestione delle catture indesiderate, il regolamento delegato (UE) 2017/86 ha istituito un’esenzione de minimis che si applicava alle specie demersali. Tale regolamento delegato è scaduto il 31 dicembre 2021. Una nuova esenzione de minimis è stata istituita dal regolamento delegato (UE) 2021/2064 della Commissione (3). Tale esenzione è stata istituita per le specie demersali fino al 31 dicembre 2023, mentre per le catture accessorie di piccoli pelagici effettuate nelle attività di pesca demersale l’esenzione è stata stabilita solo fino al 31 dicembre 2022.
(3)La Croazia, l’Italia e la Slovenia (gruppo ad alto livello «Adriatica») e la Grecia, l’Italia, Cipro e Malta (gruppo ad alto livello «Sudestmed») hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca, rispettivamente, nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale. Il 1o maggio e il 6 giugno 2022 il gruppo Adriatica e il gruppo Sudestmed hanno chiesto una proroga dell’esenzione de minimis per le catture accessorie di piccoli pelagici effettuate nelle attività di pesca demersale di cui al regolamento delegato (UE) 2021/2064. Entrambi i gruppi hanno inoltre presentato prove scientifiche a sostegno della loro richiesta.
(4)Le prove scientifiche sono state valutate dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca («CSTEP») tra il 16 e il 20 maggio 2022 (4).
(5)L’8 luglio 2022 il gruppo Adriatica e il gruppo Sudestmed hanno presentato una raccomandazione comune aggiornata sulla proroga di un anno dell’esenzione de minimis dall’obbligo di sbarco.
(6)La Commissione rileva che nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale le piccole specie pelagiche sono catturate contemporaneamente e in quantitativi altamente variabili, il che rende difficoltoso un approccio per stock unico. Tali specie sono inoltre catturate da pescherecci di piccole dimensioni e sbarcate in diversi punti di sbarco dislocati geograficamente lungo la costa. Ciò comporta costi sproporzionati per la gestione delle catture indesiderate.
(7)Lo CSTEP ha riconosciuto che una riduzione generale dello sforzo di pesca delle reti a strascico e l’istituzione di zone di restrizione della pesca con divieto permanente di pesca demersale ridurrebbe probabilmente la quantità di catture accessorie di piccoli pelagici.
(8)Lo CSTEP ha osservato inoltre che anche se l’approccio de minimis combinato incluso nelle prove scientifiche riguarda un ampio gruppo di specie con tassi di rigetto molto variabili, tale ampia copertura costituisce un approccio valido data la complessità delle attività di pesca nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale.
(9)Lo CSTEP ha inoltre ritenuto che singole esenzioni de minimis relative a una sola specie comporterebbero molte esenzioni distinte difficili da controllare.
(10)Il gruppo Adriatica ha fornito prove scientifiche aggiornate in merito ai costi sproporzionati legati alla gestione delle catture indesiderate. Pur prendendo atto delle stime dell’aumento dei costi fornite, lo CSTEP ha sottolineato quanto sia difficile valutare il livello dal quale i costi cominciano a diventare sproporzionati. Ha inoltre riconosciuto che il recente aumento dei costi del carburante ha peggiorato la situazione generale. Ha altresì preso atto dei nuovi risultati del progetto riguardante la selettività e della necessità di ulteriori indagini sui dispositivi di selettività previsti al fine di trovare un equilibrio tra il miglioramento della selettività e la riduzione al minimo delle perdite economiche. Ha infine osservato che si sarebbe dovuto dare la priorità alla riduzione del livello delle catture indesiderate tramite l’utilizzo di attrezzi selettivi o l’istituzione di zone marine protette.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.330.01.0126.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A330%3ATOC
Foto:
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