IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 209, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 25 novembre 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con la Thailandia negoziati relativi a un accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall’altra («accordo»).
(2)I negoziati si sono conclusi positivamente con la siglatura dell’accordo il 2 settembre 2022 a Bruxelles.
(3)Scopo dell’accordo è rafforzare la cooperazione in un’ampia gamma di settori, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, l’ambiente, l’energia, i cambiamenti climatici, i trasporti, la scienza e la tecnologia, l’occupazione e gli affari sociali, l’istruzione e l’agricoltura.
(4)È opportuno firmare l’accordo a nome dell’Unione, fatta salva la sua conclusione in data successiva,
(5)Data la necessità di applicare l’accordo prima dell’entrata in vigore in seguito alle ratifiche degli Stati membri, è opportuno che alcune sue disposizioni siano applicate a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.330.01.0070.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A330%3ATOC
Foto:
unsplash
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