IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha subito varie e sostanziali modifiche (4). A fini di chiarezza e razionalizzazione, è opportuno procedere alla sua codificazione.
(2)Nel libro bianco del 28 marzo 2011, intitolato «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile», la Commissione ha fissato un obiettivo «zero vittime» in funzione del quale l’Unione dovrebbe approssimarsi al risultato di azzerare il numero delle vittime degli incidenti stradali entro il 2050.
(3)Nella comunicazione sugli orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale, intitolata «Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale», la Commissione ha proposto l’obiettivo di dimezzare ulteriormente il numero totale delle vittime della strada nell’Unione entro il 2020, a partire dal 2010. Per conseguire questo obiettivo, la Commissione ha definito sette obiettivi strategici, tra cui il miglioramento dell’istruzione e della formazione degli utenti della strada e la protezione degli utenti vulnerabili.
(4)Il Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 ha approvato un obiettivo vincolante di riduzione interna in tutti i settori economici di almeno il 40 % delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, rispetto al 1990. Tale obiettivo di riduzione delle emissioni contribuirà a soddisfare gli obiettivi a lungo termine dell’accordo di Parigi adottato nel 2015 nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (5), e tutti i settori dell’economia dovrebbero contribuire al conseguimento dello stesso. Il settore dei trasporti necessita di un approccio globale per la promozione della riduzione delle emissioni e dell’efficienza energetica. Si dovrebbero compiere progressi verso una mobilità a basse emissioni, tra l’altro attraverso la ricerca e l’introduzione dei progressi tecnologici già disponibili. È necessario che i conducenti siano formati in maniera adeguata affinché adottino uno stile di guida il più efficiente possibile.
(5)Per consentire ai conducenti di conformarsi alle esigenze relative all’evoluzione del mercato dei trasporti su strada, è opportuno applicare a tutti i conducenti, indipendentemente dal fatto che guidino a titolo indipendente o subordinato, per conto proprio o per conto terzi, la normativa dell’Unione.
(6)È opportuno che norme dell’Unione sul livello minimo di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada mirino a garantire che il conducente tramite la sua qualificazione possieda il livello necessario sia per l’accesso all’attività di guida sia per l’esercizio di tale attività.
(7)In particolare, l’obbligo di una qualificazione iniziale e di una formazione periodica è inteso a migliorare la sicurezza stradale e la sicurezza del conducente, anche in occasione di operazioni effettuate dal conducente con il veicolo in sosta. Inoltre, la modernità del lavoro di conducente dovrebbe destare interesse per tale mestiere presso i giovani, il che dovrebbe contribuire all’assunzione di nuovi conducenti in un’epoca di penuria.
(8)Per evitare disparità nelle condizioni di concorrenza, la presente direttiva dovrebbe applicarsi all’attività di guida eseguita sia dai cittadini di uno Stato membro sia dai cittadini di paesi terzi, dipendenti o utilizzati da un’impresa stabilita in uno Stato membro.
(9)È auspicabile, in ossequio ai principi del diritto dell’Unione, esonerare dall’applicazione della presente direttiva i conducenti dei veicoli utilizzati per effettuare trasporti il cui impatto sulla sicurezza stradale è considerato minimo ovvero laddove i requisiti della presente direttiva impongano un onere economico o sociale sproporzionato.
(10)È opportuno che siano disposte deroghe in relazione a situazioni in cui la guida non è l’attività principale del conducente e l’obbligo di conformarsi ai requisiti della presente direttiva imporrebbe un onere sproporzionato per i conducenti. In generale, la guida non è ritenuta essere l’attività principale del conducente se occupa meno del 30 % dell’orario di lavoro mensile continuativo.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.330.01.0046.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A330%3ATOC
Foto:
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