LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3, l’articolo 14, paragrafo 5, l’articolo 16, paragrafo 5, l’articolo 19, paragrafo 8, l’articolo 22, paragrafo 3, l’articolo 28, paragrafi 10 e 11, l’articolo 29, paragrafo 6, l’articolo 30, paragrafo 8, l’articolo 33, paragrafo 4, l’articolo 34, paragrafo 5, l’articolo 35, paragrafo 10, l’articolo 36, paragrafo 5, l’articolo 45, paragrafo 6, l’articolo 47, paragrafo 6, e l’articolo 89,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce un nuovo quadro giuridico per la politica agricola comune (PAC) al fine di migliorare il conseguimento degli obiettivi dell’Unione stabiliti nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Tale regolamento specifica ulteriormente gli obiettivi dell’Unione che devono essere conseguiti dalla PAC e definisce i tipi di interventi e i requisiti comuni dell’Unione applicabili agli Stati membri, garantendo loro nel contempo flessibilità nella progettazione degli interventi da indicare nei loro piani strategici della PAC per il periodo dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2027.
(2)Il regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce i tipi di intervento per lo sviluppo rurale. Di conseguenza, esso abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 con effetto dal 1o gennaio 2023.
(3)In tale contesto, con il regolamento delegato (UE) 2022/126 (3), la Commissione ha adottato requisiti aggiuntivi relativi alla progettazione degli interventi da specificare nei piani strategici della PAC in applicazione del regolamento (UE) 2021/2115. Il regolamento delegato suddetto sostituisce le norme attualmente stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione (4).
(4)Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, è opportuno abrogare il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 con effetto dal 1o gennaio 2023. Tuttavia, a norma dell’articolo 154, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, esso dovrebbe continuare ad applicarsi all’attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 fino al 31 dicembre 2025 e alle spese sostenute dai beneficiari e pagate dall’organismo pagatore nell’ambito di tali programmi di sviluppo rurale fino al 31 dicembre 2025,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Abrogazione e disposizioni transitorie
Il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2023.
Tuttavia, esso continua ad applicarsi all’attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 fino al 31 dicembre 2025 e alle spese sostenute dai beneficiari e pagate dall’organismo pagatore nell’ambito di tali programmi di sviluppo rurale fino al 31 dicembre 2025.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.328.01.0068.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A328%3ATOC
Foto:
istockphoto
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