LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 11 del regolamento (UE) 2017/852 stabilisce che il mercurio e i composti del mercurio, in forma pura o in miscela, provenienti da quattro fonti considerevoli ivi indicate devono essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e destinati allo smaltimento finale.
(2)A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/852, i rifiuti di mercurio, compresi quelli prodotti dalle quattro fonti considerevoli in questione, devono essere sottoposti, prima dello smaltimento definitivo, a specifiche operazioni di trattamento, ossia la trasformazione e, qualora siano destinati allo smaltimento in impianti in superficie, la trasformazione e la solidificazione.
(3)L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/852 autorizza, in deroga all’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio (3), lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio in forma liquida in discariche appositamente destinate e attrezzate in attesa della trasformazione e della solidificazione fino al 31 dicembre 2022, nel rispetto dei requisiti in materia di protezione dell’ambiente e della salute umana di cui alla direttiva 1999/31/CE.
(4)Dalle informazioni comunicate dagli Stati membri nel maggio 2022 risulta che ci sono ancora oltre 2 000 tonnellate di rifiuti di mercurio in forma liquida temporaneamente stoccate nell’Unione e che occorre più tempo per trasformarle e solidificarle. L’estensione fino al 31 dicembre 2025 del periodo consentito per tale stoccaggio è considerata necessaria per garantire che lo stoccaggio temporaneo nelle discariche continui ad avvenire conformemente ai requisiti applicabili stabiliti nella direttiva 1999/31/CE.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/852,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2017/852, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La deroga di cui al primo comma cessa di applicarsi dal 1o gennaio 2026.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.328.01.0066.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A328%3ATOC
Foto:
istockphoto
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