LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 30, l’articolo 37, lettera a), punti i), ii), iii) e vi), lettere b), c), d) e lettera e), punto i), l’articolo 53, l’articolo 56, paragrafo 1, l’articolo 223, paragrafo 2, e l’articolo 231, paragrafo 1,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, l’articolo 63, paragrafo 4, l’articolo 64, paragrafo 6, e l’articolo 106, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce un nuovo quadro giuridico per la politica agricola comune (PAC) onde migliorarne l’attuazione rispetto agli obiettivi dell’Unione stabiliti nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Tale regolamento specifica ulteriormente gli obiettivi dell’Unione che devono essere conseguiti dalla PAC e definisce i tipi di interventi e i requisiti comuni dell’Unione applicabili agli Stati membri, garantendo a questi ultimi nel contempo flessibilità nella progettazione degli interventi da indicare nei loro piani strategici della PAC per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2023 e il 31 dicembre 2027.
(2)Il regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce tutti i tipi di intervento in alcuni settori agricoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013. Di conseguenza il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) sopprime le disposizioni relative agli aiuti nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, nel settore degli ortofrutticoli, nel settore vitivinicolo, nel settore dell’apicoltura e nel settore del luppolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 a decorrere dal 1o gennaio 2023.
(3)In tale contesto, la Commissione ha adottato requisiti aggiuntivi a norma del regolamento (UE) 2021/2115 relativi alla progettazione degli interventi da specificare nei piani strategici della PAC, segnatamente mediante il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione (5). Tale regolamento delegato sostituisce le norme attualmente stabilite dai regolamenti delegati (UE) n. 611/2014 (6), (UE) 2015/1366 (7), (UE) 2016/1149 (8) e (UE) 2017/891 (9) della Commissione.
(4)I regolamenti delegati (UE) 2015/1366, (UE) 2016/1149 e (UE) 2017/891 contengono alcune disposizioni relative a verifiche, controlli, sanzioni o alla specificazione del fatto generatore per quanto riguarda gli aiuti nel settore degli ortofrutticoli, nel settore dell’apicoltura e nel settore vitivinicolo, adottate sulla base del regolamento (UE) n. 1306/2013.
(5)Il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) stabilisce norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013. Conformemente all’approccio di attuazione degli obiettivi dell’Unione introdotto dal regolamento (UE) 2021/2115, tale regolamento concede inoltre maggiore flessibilità agli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le verifiche e i controlli da effettuare e le sanzioni da imporre.
(6)Di conseguenza i pertinenti articoli e allegati del regolamento delegato (UE) 2017/891 dovrebbero essere soppressi a decorrere dal 1o gennaio 2023. Tuttavia, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4 e paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2117 e a norma dell’articolo 104, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2021/2116, essi dovrebbero continuare ad applicarsi per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate anteriormente al 1o gennaio 2023 nel quadro del regime di aiuto nel settore degli ortofrutticoli e per quanto riguarda i programmi operativi che continuano a funzionare fino alla loro scadenza, compresi i programmi operativi che gli Stati membri hanno approvato nel 2022 a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento delegato (UE) 2017/891 anteriormente al 1o gennaio 2023.
(7)I regolamenti delegati (UE) n. 611/2014 e (UE) 2015/1366 dovrebbero essere abrogati a decorrere dal 1o gennaio 2023. Tuttavia, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2117, essi dovrebbero continuare ad applicarsi per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per le operazioni attuate anteriormente al 1o gennaio 2023 nel quadro dei regimi di aiuto, rispettivamente, nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e nel settore dell’apicoltura.
(8)A norma dell’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2117, il regolamento delegato (UE) 2016/1149 dovrebbe essere abrogato a decorrere dal 16 ottobre 2023 e continuare ad applicarsi per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate anteriormente al 16 ottobre 2023 nell’ambito dei programmi di sostegno nel settore vitivinicolo e per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate a norma degli articoli 46 e 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013 anteriormente al 16 ottobre 2025, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2117.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.328.01.0070.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A328%3ATOC
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