IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 50 e 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)Nella comunicazione dell'11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo» («Green Deal»), la Commissione si è impegnata a riesaminare le disposizioni della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) concernenti la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario. Il Green Deal è la nuova strategia di crescita dell'Unione. Tale strategia mira a trasformare l'Unione in un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che entro il 2050 non avrà emissioni nette di gas a effetto serra. Intende inoltre proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e proteggere la salute e il benessere dei cittadini dell'Unione dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Il Green Deal intende dissociare la crescita economica dall'uso delle risorse e garantire che tutte le regioni e tutti i cittadini dell'Unione partecipino a una transizione socialmente giusta verso un sistema economico sostenibile, affinché nessuna persona e nessun luogo siano esclusi. Esso contribuirà all'obiettivo di creare un'economia al servizio dei cittadini, rafforzando l'economia sociale di mercato dell'Unione e contribuendo a garantire che essa sia pronta per il futuro e generi stabilità, posti di lavoro, crescita e investimenti sostenibili.
Tali obiettivi sono di particolare rilevanza alla luce dei danni socioeconomici causati dalla pandemia di COVID-19 e della necessità di una ripresa sostenibile, inclusiva ed equa. Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) rende vincolante l'obiettivo della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050. Inoltre, nella sua comunicazione del 20 maggio 2020 dal titolo «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030: Riportare la natura nella nostra vita», la Commissione si impegna a garantire che entro il 2050 tutti gli ecosistemi del pianeta siano ripristinati, resilienti e adeguatamente protetti. Tale strategia si prefigge di riportare la biodiversità in Europa sulla via della ripresa entro il 2030.
(2)Nella comunicazione dell'8 marzo 2018 dal titolo «Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile», la Commissione indica misure volte a realizzare gli obiettivi seguenti: riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili al fine di realizzare una crescita sostenibile e inclusiva, gestire i rischi finanziari derivati dai cambiamenti climatici, l'esaurimento delle risorse, il degrado ambientale e le questioni sociali nonché promuovere la trasparenza e la visione a lungo termine nelle attività economico-finanziarie. La comunicazione, da parte di alcune categorie di imprese, di informazioni pertinenti, comparabili e affidabili sulla sostenibilità è condizione preliminare per la realizzazione di tali obiettivi. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato una serie di atti legislativi nell'ambito dell'attuazione del piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile. Il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) disciplina la modalità con cui i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti sono tenuti a comunicare informazioni sulla sostenibilità agli investitori finali e ai proprietari di attivi.
Il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) crea un sistema di classificazione delle attività economiche ecosostenibili allo scopo di potenziare gli investimenti sostenibili e contrastare il greenwashing dei prodotti finanziari che si presentano come sostenibili pur non essendolo. Il regolamento (UE) 2019/2089 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), integrato dai regolamenti delegati (UE) 2020/1816 (8), (UE) 2020/1817 (9) e (UE) 2020/1818 (10) della Commissione, introduce obblighi di comunicazione in materia ambientale, sociale e di governance («ESG») per gli amministratori di indici di riferimento e norme minime per la realizzazione degli indici di riferimento UE di transizione climatica e degli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi.
Il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) impone agli enti di grandi dimensioni che hanno emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di comunicare informazioni sui rischi ambientali, sociali e di governance («rischi ESG») a decorrere dal 28 giugno 2022. Il quadro prudenziale per le imprese di investimento istituito dal regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e dalla direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) contiene disposizioni riguardanti l'introduzione della dimensione dei rischi ambientali, sociali e di governance nel processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process –«SREP») da parte delle autorità competenti e prevede obblighi di informativa a carico delle imprese di investimento per la segnalazione dei rischi ESG, obblighi che si applicano a decorrere dal 26 dicembre 2022. Il 6 luglio 2021 la Commissione ha inoltre adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle obbligazioni verdi europee, dando seguito al piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile.
(3)Nella comunicazione del 17 giugno 2019 dal titolo «Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario: integrazione concernente la comunicazione di informazioni relative al clima» («Orientamenti sulla comunicazione di informazioni relative al clima»), la Commissione ha messo in luce i benefici che le imprese traggono dalla comunicazione di informazioni relative al clima, in particolare aumentando all'interno dell'impresa la consapevolezza e la comprensione dei rischi e delle opportunità correlati al clima, diversificando la base di investitori, creando un costo inferiore del capitale e migliorando il dialogo costruttivo con tutti i portatori di interessi. Inoltre, la diversità nei consigli di amministrazione delle imprese può influire sul processo decisionale, sul governo societario e la resilienza.
(4)Nelle sue conclusioni del 5 dicembre 2019 sull'approfondimento dell'Unione dei mercati dei capitali, il Consiglio ha sottolineato l'importanza di disporre di informazioni affidabili, comparabili e pertinenti in materia di rischi, opportunità e impatto in termini di sostenibilità e ha invitato la Commissione a prendere in considerazione lo sviluppo di una norma europea di informativa non finanziaria.
(5)Nella sua risoluzione del 29 maggio 2018 sulla finanza sostenibile (14), il Parlamento europeo ha chiesto di sviluppare ulteriormente gli obblighi di rendicontazione delle informazioni di carattere non finanziario nel quadro della direttiva 2013/34/UE. Nella sua risoluzione del 17 dicembre 2020 sul governo societario sostenibile (15), il Parlamento europeo ha accolto con favore l'impegno della Commissione a rivedere la direttiva 2013/34/UE e ha indicato la necessità di istituire un quadro globale dell'Unione in materia di rendicontazione non finanziaria contenente norme obbligatorie dell'Unione per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario. Il Parlamento europeo ha chiesto di estendere l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione a ulteriori categorie di imprese e di introdurre un obbligo di revisione contabile.
(6)Nella risoluzione del 25 settembre 2015 dal titolo «Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile» («Agenda 2030»), l'Assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU) ha adottato un nuovo quadro di riferimento mondiale per lo sviluppo sostenibile. L'Agenda 2030 è imperniata sugli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU («OSS») e riguarda le tre dimensioni della sostenibilità: economica, sociale e ambientale. La comunicazione della Commissione del 22 novembre 2016 dal titolo «Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe - L'azione europea a favore della sostenibilità» ha collegato gli OSS al quadro di riferimento delle politiche dell'Unione, al fine di garantire sin dall'inizio l'integrazione di tali obiettivi in tutte le azioni e le iniziative politiche dell'Unione, sia al suo interno sia all'esterno dell'Unione. Nelle sue conclusioni del 20 giugno 2017 dal titolo «Il futuro sostenibile dell'Europa: la risposta dell'UE all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», il Consiglio ha confermato l'impegno dell'Unione e dei suoi Stati membri ad attuare l'Agenda 2030 in modo completo, coerente, globale, integrato ed efficace e in stretta cooperazione con i partner e le altre parti interessate.
(7)La direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (16) ha modificato la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. La direttiva 2014/95/UE ha introdotto l'obbligo per le imprese di comunicare almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. Con riferimento a tali tematiche, la direttiva 2014/95/UE ha disposto che le imprese comunichino informazioni nei seguenti ambiti: modello commerciale; politiche, comprese le procedure di dovuta diligenza; il risultato di tali politiche; rischi e gestione dei rischi; e indicatori fondamentali di prestazione pertinenti per l'attività dell'impresa.
(8)Molti portatori di interessi ritengono che l'espressione «di carattere non finanziario» sia imprecisa, in particolare perché implica che le informazioni in questione non siano affatto pertinenti sul piano finanziario. Sempre più spesso, tuttavia, tali informazioni sono in realtà pertinenti sul piano finanziario. Molte organizzazioni e iniziative e molti professionisti del settore della rendicontazione di sostenibilità fanno riferimento alle «informazioni sulla sostenibilità». È dunque preferibile utilizzare l'espressione «informazioni sulla sostenibilità» anziché «informazioni di carattere non finanziario». La direttiva 2013/34/UE dovrebbe pertanto essere modificata per tenere conto di tale modifica terminologica.
(9)Se le imprese hanno effettuano una migliore rendicontazione di sostenibilità, in ultima analisi ciò va a vantaggio dei singoli cittadini e dei risparmiatori, inclusi i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori, che sarebbero adeguatamente informati e quindi in grado di impegnarsi meglio nel dialogo sociale. I risparmiatori che lo desiderano potranno investire in maniera sostenibile, mentre un sistema economico stabile, sostenibile e inclusivo apporterebbe vantaggi a tutti i cittadini. Affinché ciò sia possibile, le informazioni sulla sostenibilità comunicate nelle relazioni annuali delle imprese devono innanzitutto raggiungere due gruppi principali di utenti. Il primo gruppo di utenti è costituito da investitori, compresi i gestori di patrimoni, che desiderano comprendere meglio i rischi e le opportunità che le questioni di sostenibilità presentano per i loro investimenti e l'impatto di tali investimenti sulle persone e sull'ambiente. Il secondo gruppo di utenti è costituito da attori della società civile, tra cui organizzazioni non governative e parti sociali, che si aspettano che le imprese siano maggiormente responsabili del loro impatto sulle persone e sull'ambiente. Anche altri portatori di interessi potrebbero avvalersi delle informazioni sulla sostenibilità comunicate nelle relazioni annuali, in particolare per promuovere la comparabilità nei vari settori del mercato e tra di essi.
I partner commerciali delle imprese, compresi i clienti, potrebbero basarsi sulle informazioni sulla sostenibilità per comprendere, e all'occorrenza, comunicare, i propri rischi e impatti in termini di sostenibilità lungo tutte le proprie catene del valore. I responsabili politici e le agenzie per l'ambiente potrebbero utilizzare tali informazioni, in particolare su base aggregata, per monitorare gli sviluppi in materia ambientale e sociale, contribuire ai conti ambientali e orientare le politiche pubbliche. I singoli cittadini e consumatori consultano raramente, in maniera diretta, le relazioni annuali delle imprese, ma potrebbero utilizzare le informazioni sulla sostenibilità indirettamente, ad esempio quando valutano i consigli o i pareri di consulenti finanziari o di organizzazioni non governative. Molti investitori e gestori di patrimoni acquistano informazioni sulla sostenibilità da fornitori terzi di dati, che raccolgono informazioni da varie fonti, comprese le relazioni pubblicamente accessibili delle imprese.
(10)Il mercato delle informazioni sulla sostenibilità è in rapida crescita e il ruolo dei fornitori terzi di dati diventa sempre più importante alla luce dei nuovi obblighi cui investitori e gestori di patrimoni devono adempiere. Con l'aumento della disponibilità di dati disaggregati, le informazioni sulla sostenibilità dovrebbero presentare costi più ragionevoli. Gli emendamenti alla direttiva 2013/34/UE previsti dalla presente direttiva modificativa dovrebbero aumentare la comparabilità dei dati e armonizzare i principi. Si prevede che le pratiche dei fornitori terzi di dati miglioreranno e che le competenze aumenteranno in tale settore, con un vasto potenziale di creazione di posti di lavoro.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.322.01.0015.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A322%3ATOC
Foto:
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