IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il mercato dell’Unione per taluni fattori di produzione per i concimi azotati dipende in ampia misura da importazioni da paesi terzi. Nel 2021 l’Unione ha importato 2,9 milioni di tonnellate di ammoniaca e 4,7 milioni di tonnellate di urea per produrre concimi azotati. I prezzi di tali prodotti sono aumentati notevolmente nel 2021 e sono ulteriormente cresciuti nell’anno in corso.
(2)Attualmente una parte significativa di tali fattori di produzione per i concimi azotati è importata nell’Unione da paesi terzi che beneficiano di un accesso preferenziale al mercato dell’Unione e le importazioni sono quindi esenti da dazi. Ciononostante, l’Unione importa un ampio volume di fattori di produzione per i concimi azotati originari di paesi soggetti alla tariffa doganale comune di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 (1), con aliquote tariffarie attualmente comprese tra il 5,5 % e il 6,5 %.
(3)Nella comunicazione della Commissione del 23 marzo 2022 dal titolo «Proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari», la Commissione osserva che, già prima dell’invasione russa dell’Ucraina, si è assistito a una notevole impennata dei prezzi nei mercati delle materie prime, che si è ripercossa sui mercati agricoli attraverso l’aumento dei costi dell’energia e dei concimi, con un conseguente aumento dei prezzi dei prodotti agricoli. La Commissione osserva che l’invasione dell’Ucraina e il forte rialzo dei prezzi delle materie prime a livello mondiale hanno fatto ulteriormente salire i prezzi nei mercati agricoli e stanno mettendo in luce le vulnerabilità del sistema alimentare dell’Unione, che dipende in parte dalle importazioni di concimi. Tale situazione si traduce in un aumento dei costi per i produttori e incide sul prezzo dei prodotti alimentari, sollevando preoccupazioni per quanto riguarda il potere d’acquisto dei consumatori e il reddito degli agricoltori nell’Unione. La Commissione sottolinea che nel breve termine il costo e la disponibilità dei concimi minerali devono essere delle priorità, in attesa di passare all’utilizzo di tipi di concimi o metodi di fertilizzazione sostenibili. Durante tale periodo il settore dei concimi chimici dell’Unione deve poter accedere alle importazioni necessarie, compresi i fattori di produzione per produrre concimi nell’Unione stessa. La Commissione sottolinea inoltre che i prezzi e l’approvvigionamento dei concimi per gli agricoltori saranno monitorati per garantire che non siano compromesse le prospettive per i raccolti dell’Unione.
(4)Alla luce di ciò, è opportuno intervenire per ridurre i costi sostenuti dai produttori di concimi dell’Unione all’atto dell’importazione dei fattori necessari per la produzione di concimi azotati.
(5)Inoltre, in un momento di scarsità di concimi azotati sui mercati internazionali, i dazi all’importazione nell’Unione di fattori di produzione intermedi come l’ammoniaca e l’urea costituiscono un disincentivo a rifornire il mercato dell’Unione rispetto ad altri mercati mondiali che non applicano tali dazi all’importazione. La differenza tariffaria ostacola anche gli sforzi per la diversificazione delle importazioni dell’Unione.
(6)È pertanto opportuno sospendere temporaneamente l’applicazione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) per taluni fattori di produzione per i concimi azotati. Tale misura temporanea dovrebbe applicarsi per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per consentire una valutazione degli effetti della misura, è opportuno che la Commissione elabori una relazione e la presenti al Consiglio.
(7)Allo stesso tempo, a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, l’Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell’azione esterna e tra questi e le altre politiche.
(8)La situazione nelle relazioni tra l’Unione e la Federazione russa si è evoluta molto negativamente negli ultimi anni, con un particolare deterioramento negli ultimi mesi in termini di inosservanza del diritto internazionale da parte della Federazione russa e, in particolare, a causa della sua guerra di aggressione non provocata e ingiustificata nei confronti dell’Ucraina.
(9)Dal luglio 2014 l’Unione ha progressivamente imposto misure restrittive nei confronti della Federazione russa. Nelle conclusioni del 24 febbraio 2022, il Consiglio europeo ha affermato che l’aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina viola gravemente il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite e compromette la sicurezza e la stabilità europee e mondiali.
(10)Più di recente, il 3 giugno 2022, il Consiglio ha adottato un sesto pacchetto di sanzioni nei confronti della Federazione russa per la sua continua guerra di aggressione contro l’Ucraina e per le riferite atrocità commesse dalle forze armate russe in Ucraina.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.322.01.0081.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A322%3ATOC
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