LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Al fine di garantire l’attuazione accurata dell’indagine nel dominio del reddito e delle condizioni di vita, è opportuno che la Commissione specifichi gli aspetti di carattere tecnico dei set di dati per quanto riguarda l’accesso ai servizi.
(2)Il dominio del reddito e delle condizioni di vita fornisce le informazioni necessarie per il semestre europeo e il pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare in materia di distribuzione del reddito, povertà ed esclusione sociale. Fornisce inoltre informazioni utili per varie altre politiche dell’Unione riguardanti le condizioni di vita e la povertà. In tale contesto, alla Commissione (Eurostat) dovrebbero essere fornite informazioni dettagliate sull’accesso ai servizi, in particolare sull’uso dei servizi, sull’accessibilità, sui bisogni insoddisfatti e sui relativi motivi.
(3)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le caratteristiche tecniche dei set di dati nel dominio del reddito e delle condizioni di vita per quanto riguarda le tematiche dettagliate «Uso di servizi, compresi i servizi di assistenza e i servizi per una vita indipendente», «Accessibilità dei servizi», «Bisogni insoddisfatti e motivi» figurano nell’allegato e definiscono:
a)l’identificativo della variabile;
b)il nome della variabile;
c)l’etichetta e il codice della modalità;
d)l’unità di rilevazione;
e)il periodo di riferimento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.325.01.0016.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A325%3ATOC
Foto:
istockphoto
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