Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/2499 della Commissione del 12 dicembre 2022 che modifica e rettifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/220 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, l’articolo 5 bis, paragrafo 2, l’articolo 8, paragrafo 3, terzo e quarto comma, e l’articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 10, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione (2) prevede la possibilità di prorogare di tre mesi il termine per la trasmissione dei dati delle schede aziendali entro il 31 dicembre successivo alla fine dell’esercizio contabile in questione. Questa possibilità è stata accordata dall’esercizio contabile 2019 a causa della pandemia di COVID-19. La pressione causata dalla pandemia si sta attenuando e la maggior parte degli Stati membri ha trasmesso i dati senza ricorrere alla proroga. La possibilità di prorogare il termine per la trasmissione dei dati non è pertanto più necessaria. Per dare agli Stati membri tempo sufficiente per adeguarsi a tale cambiamento, è opportuno che la possibilità di prorogare il termine cessi di essere applicabile a decorrere dall’esercizio contabile 2022.

(2)Per consentire ai servizi della Commissione di sostenere adeguatamente le autorità degli Stati membri incaricate di trasmettere i dati contabili prima dello scadere del termine e per evitare che il personale della Commissione e degli Stati membri sia mobilitato durante il periodo di fine anno, è opportuno anticipare il termine per la trasmissione dei dati al 15 dicembre successivo alla fine dell’esercizio contabile in questione. È opportuno che tale modifica si applichi a decorrere dall’esercizio contabile 2022. Tuttavia data la specificità delle norme contabili in Germania e tenendo conto dei tempi di trasmissione dei dati fatti registrare in passato dalla Germania, quest’ultima dovrebbe essere autorizzata a trasmettere le schede aziendali alla Commissione fino a 15 settimane dopo il termine del 15 dicembre.

(3)L’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 fissa il contributo finanziario dell’Unione ai costi di raccolta dei dati degli Stati membri. L’attuale retribuzione forfettaria per scheda aziendale è composta da parti fisse e variabili. Al fine di semplificare in modo significativo la struttura della retribuzione forfettaria e il trattamento dei dati da parte degli Stati membri e della Commissione, è opportuno fissare una retribuzione forfettaria composta da una sola parte fissa, pari alla somma delle attuali parti fisse e variabili. Tale semplificazione è di facile attuazione ed è opportuno applicarla a decorrere dall’esercizio contabile 2022.

(4)La Francia ha presentato richiesta di riunire le due circoscrizioni RICA Guadeloupe e Martinique in un’unica circoscrizione RICA: Antilles françaises, in quanto le aziende di entrambe le attuali circoscrizioni RICA hanno un orientamento tecnico-economico molto simile (alta specializzazione nella frutticoltura, in particolare la bananicoltura, nonché nella produzione di canna da zucchero e nell’orticoltura). Questa fusione permetterà di disporre di un campione di maggiori dimensioni, ottenendo risultati più attendibili su un ventaglio più ampio di orientamenti tecnico-economici. È opportuno consentire a tale Stato membro di rivedere il proprio piano di selezione per l’esercizio contabile 2023. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220.

(5)Facendo seguito alla richiesta dell’Ungheria di modificare il numero di aziende contabili e la soglia di dimensione economica a causa di cambiamenti strutturali intervenuti nell’agricoltura, è opportuno autorizzare tale Stato membro a rivedere i propri piani di selezione e la propria soglia di dimensione economica per l’esercizio contabile 2023 e a ridistribuire o adeguare di conseguenza il numero di aziende contabili. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220.

(6)A seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione, i dati RICA non saranno più raccolti in tale paese. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220.

(7)Poiché l’Unione mira a diversificare le proprie fonti energetiche, nell’allegato VIII, tabella H, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220, la categoria dei combustibili dovrebbe essere suddivisa in gas naturali e manifatturati, petrolio e prodotti petroliferi, combustibili fossili solidi e combustibili rinnovabili per avere più informazioni sui costi specifici a livello di azienda agricola; la suddivisione proposta della categoria dei combustibili dovrebbe applicarsi su base volontaria a decorrere dall’esercizio contabile 2023 e diventare obbligatoria a decorrere dall’esercizio contabile 2025.

(8)Nell’allegato VIII, tabella J, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220, si richiede agli Stati membri di indicare la consistenza media del patrimonio zootecnico dell’azienda agricola. Tale valore viene poi utilizzato per calcolare la produzione standard e la dimensione economica dell’azienda. Al fine di tener conto di una situazione eccezionale (ad esempio una malattia nell’azienda o un abbattimento per motivi sanitari) che comporta una diminuzione temporanea della consistenza media del patrimonio zootecnico senza compromettere la capacità di produzione dell’azienda al termine di tale situazione, si propone di introdurre un numero di riferimento per gli animali al fine di determinare la capacità produttiva dell’azienda in questione. La nuova variabile proposta dovrebbe applicarsi su base volontaria a decorrere dall’esercizio contabile 2022.

(9)A partire dal 2023 si applicherà il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che riforma la politica agricola comune; è pertanto necessario aggiornare l’elenco dei pagamenti e dei premi di cui alla tabella M dell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220.

(10)L’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 stabilisce il modello secondo cui devono essere presentati i dati contabili nelle schede aziendali. Al fine di semplificare e chiarire il questionario relativo alle schede aziendali, tale allegato dovrebbe essere adattato per rispecchiare la prima

serie di risultati forniti dal gruppo di lavoro sulla semplificazione e l’ammodernamento della RICA. Nelle note esplicative della tabella B, la nota al codice UO (B.UO. SAU in proprietà) contiene erroneamente un riferimento al codice di coltura 11300 che non è più valido. Tale errore dovrebbe essere rettificato.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.325.01.0031.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A325%3ATOC

Foto:

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