LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 3,
considerando quanto segue:
(1)L’allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009 contiene un elenco delle circoscrizioni della rete d’informazione contabile agricola («circoscrizioni RICA») per ciascuno Stato membro.
(2)Conformemente a tale allegato la Francia è suddivisa in 25 circoscrizioni. Ai fini del regolamento (CE) n. 1217/2009, la Francia ha chiesto di riunire le circoscrizioni RICA Guadeloupe e Martinique in un’unica circoscrizione RICA: Antilles françaises. Tale richiesta è giustificata: le aziende agricole delle attuali due circoscrizioni RICA hanno infatti un orientamento tecnico-economico molto simile (alta specializzazione nella frutticoltura, in particolare la bananicoltura, nonché nella produzione di canna da zucchero e nell’orticoltura) e la fusione delle circoscrizioni Guadeloupe e Martinique in un’unica circoscrizione RICA permetterà di disporre di un campione di maggiori dimensioni, ottenendo risultati più attendibili su un ventaglio più ampio di orientamenti tecnico-economici. L’elenco delle circoscrizioni RICA di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009 dovrebbe pertanto tener conto di tale fusione.
(3)A seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione, i dati RICA non saranno più raccolti in tale paese. Il Regno Unito dovrebbe pertanto essere cancellato dall’elenco delle circoscrizioni RICA di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009.
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009.
(5)Al fine di concedere il tempo sufficiente ad adeguare la raccolta dei dati per la nuova circoscrizione francese, l’elenco aggiornato delle circoscrizioni RICA di cui al presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dall’esercizio contabile 2023,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall’esercizio contabile 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.325.01.0013.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A325%3ATOC
Foto:
istockphoto
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