Regolamento (UE, EURATOM) 2022/2496 del Consiglio del 15 dicembre 2022 recante modifica del regolamento (UE, EURATOM) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 312,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)A seguito della guerra di aggressione non provocata e ingiustificata da parte della Russia nei confronti dell’Ucraina, l’Unione sostiene l’Ucraina con una serie di misure finanziarie. Il sostegno è stato fornito su base ad hoc per un periodo di tempo limitato e ha richiesto una dotazione significativa a carico del bilancio dell’Unione e garanzie degli Stati membri.

(2)L’Ucraina necessiterà di un’assistenza continua per sostenere il funzionamento dello Stato. Insieme ad altri partner internazionali l’Unione dovrebbe contribuire a far fronte a necessità di finanziamento urgenti dell’Ucraina. A tal fine l’Unione ha istituito un nuovo strumento a norma del regolamento (UE) 2022/2463 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). A norma di tale strumento, una parte significativa dell’assistenza finanziaria prevista sarà fornita sotto forma di prestiti.

(3)Nel contesto di accresciuta instabilità esterna, è opportuno prevedere una soluzione di finanziamento strutturata per gli anni 2023 e 2024, al fine di garantire un sostegno finanziario continuo all’Ucraina.

(4)È pertanto opportuno consentire all’Unione di fornire le risorse di bilancio necessarie in modo sostenibile e corretto. A tal fine è auspicabile estendere il meccanismo esistente sotto forma di garanzia del bilancio dell’Unione per coprire l’assistenza finanziaria messa a disposizione dell’Ucraina negli anni 2023 e 2024. Tale meccanismo dovrebbe consentire di attivare fino al 100 % degli importi della passività finanziaria necessari per onorare gli obblighi di rimborso dell’Unione nell’ambito di operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti nel caso in cui l’Unione non riceva dall’Ucraina il pagamento dovuto a tempo debito.

(5)Dovrebbe essere possibile attivare gli stanziamenti necessari nel bilancio dell’Unione al di sopra dei massimali del quadro finanziario pluriennale per gli Stati membri, come pure per l’assistenza finanziaria all’Ucraina disponibile per gli anni 2023 e 2024. Tale possibilità non dovrebbe pregiudicare l’obbligo di rispettare il massimale delle risorse proprie di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio (3).

(6)In linea di principio, salvo l’emergere di ulteriori eccezionali sviluppi, tale garanzia del bilancio dell’Unione dovrebbe coprire l’assistenza finanziaria all’Ucraina nel breve termine per un importo massimo di 18 000 000 000 EUR, come specificato nel regolamento (UE) 2022/2463, e l’uso dell’assistenza macrofinanziaria nel 2024 dovrebbe essere limitata a esborsi nel primo trimestre di tale anno come specificato in tale regolamento.

(7)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo ai programmi riguardanti l’assistenza finanziaria all’Ucraina disponibile per gli anni 2023 e 2024.

(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (4).

(9)Considerata l’urgenza dovuta alle circostanze eccezionali causate dalla guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina, si ritiene opportuno invocare l’eccezione al periodo di otto settimane prevista all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

(10)Alla luce della situazione in Ucraina, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.325.01.0011.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A325%3ATOC

Foto:

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