Regolamento (UE) 2022/2495 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il Regolamento (UE) n. 1380/2013 per quanto riguarda le restrizioni all’accesso alle acque dell’Unione.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)I pescherecci dell’Unione hanno parità di accesso alle acque e alle risorse dell’Unione nel rispetto delle norme della politica comune della pesca (PCP).

(2)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce deroghe alla norma relativa alla parità di accesso.

(3)Ai sensi di tale regolamento, nelle acque situate entro 12 miglia nautiche dalle loro linee di base gli Stati membri sono autorizzati a limitare le attività di pesca ai pescherecci che tradizionalmente pescano in tali acque e che provengono da porti situati sulla costa adiacente.

(4)Gli Stati membri sono inoltre autorizzati a limitare l’accesso alle acque situate entro 100 miglia nautiche dalle linee di base delle regioni ultraperiferiche dell’Unione di cui all’articolo 349, primo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) alle navi immatricolate nei porti di tali regioni.

(5)Le norme esistenti volte a limitare l’accesso alle risorse comprese nella zona delle 12 miglia nautiche degli Stati membri hanno apportato benefici sul piano della conservazione attraverso la limitazione dello sforzo di pesca nelle acque maggiormente sensibili dell’Unione. Tali norme hanno inoltre preservato le attività di pesca tradizionali da cui dipende in larga misura lo sviluppo sociale ed economico di alcune comunità costiere.

(6)Le norme esistenti volte a limitare l’accesso alle risorse biologiche marine intorno alle regioni ultraperiferiche dell’Unione di cui all’articolo 349, primo comma, TFUE hanno contribuito alla salvaguardia dell’economia locale di tali regioni, tenuto conto della loro situazione strutturale e socioeconomica.

(7)Le deroghe esistenti relative alle restrizioni di accesso alle acque dell’Unione scadranno il 31 dicembre 2022. Tuttavia, per assicurare la continuità delle misure di protezione vigenti e per non perturbare l’equilibrio raggiunto con l’introduzione del regime speciale, tali deroghe dovrebbero essere prorogate per un periodo di dieci anni oltre tale data. Tali deroghe sono parte integrante della PCP e la durata e la portata di tale proroga possono essere rivalutate nell’ambito di qualsiasi revisione della PCP.

(8)A norma dell’articolo 510 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (4), quattro anni dopo la fine del periodo di adeguamento, che termina il 30 giugno 2026, si procede a un riesame dell’attuazione della rubrica quinta di detto accordo, ivi comprese le disposizioni relative all’accesso alle acque.

(9)La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’ applicazione delle norme generali sull’accesso alle acque di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1380/2013 prima della scadenza delle deroghe. La relazione dovrebbe essere presentata entro il 30 giugno 2031.

(10)A seguito del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea, è opportuno modificare l’allegato I del regolamento (UE) n. 1380/2013. È altresì opportuno modificare tale allegato a seguito di una richiesta congiunta dell’Italia e della Grecia riguardante l’accesso dei pescherecci italiani alla zona compresa tra 6 e 12 miglia nautiche delle acque territoriali greche nel mar Ionio e una proposta della Grecia riguardante l’accesso dei pescherecci italiani alla zona compresa tra 6 e 12 miglia nautiche della zona economica esclusiva (ZEE) della Grecia, in linea con l’allegato del presente regolamento.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.325.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A325%3ATOC

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