LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2019/997 del Consiglio, del 18 giugno 2019, che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell’UE e abroga la decisione 96/409/PESC (2), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva (UE) 2019/997 disciplina le condizioni e la procedura per il rilascio ai cittadini non rappresentati in paesi terzi di un documento di viaggio provvisorio dell’UE («ETD UE») e stabilisce un modello uniforme per tale documento, costituito da un modulo uniforme ETD UE e da un adesivo uniforme ETD UE.
(2)Il modulo e l’adesivo uniformi ETD UE devono essere conformi alle prescrizioni di cui agli allegati della direttiva (UE) 2019/997. È ora necessario stabilire prescrizioni tecniche complementari in relazione al formato, al modello e ai colori del modulo e dell’adesivo uniformi ETD UE, requisiti relativi al materiale e alle tecniche di stampa del modulo uniforme ETD UE e caratteristiche e requisiti di sicurezza, inclusi più efficaci dispositivi anti-contraffazione e anti-falsificazione.
(3)Onde evitare contraffazioni e falsificazioni e vista la particolare natura delle prescrizioni tecniche complementari di cui all’allegato, parte II, della presente decisione, occorre che dette prescrizioni restino segrete e non siano pubblicate.
(4)Per assicurare la disponibilità dei documenti di riferimento, è opportuno che gli Stati membri si trasmettano e trasmettano alla Commissione il facsimile dei loro ETD UE e conservino il facsimile delle tirature successive.
(5)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio (3),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le prescrizioni tecniche complementari relative ai prerequisiti, alle istruzioni e agli standard di produzione dei documenti di viaggio provvisori dell’UE («ETD UE») figurano nella parte I dell’allegato.
Le prescrizioni tecniche complementari in relazione al formato, al modello e ai colori del modulo e dell’adesivo uniformi ETD UE, i requisiti relativi al materiale e alle tecniche di stampa del modulo uniforme ETD UE e le caratteristiche e i requisiti di sicurezza, inclusi più efficaci dispositivi anti-contraffazione e anti-falsificazione, figurano nella parte II dell’allegato. La parte II dell’allegato è classificata SECRET UE/EU SECRET.
Articolo 2
Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione e agli altri Stati membri un facsimile di riferimento del proprio ETD UE. Ciascuno Stato membro conserva il facsimile delle tirature successive e lo tiene a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2022
Per la Commissione
Didier REYNDERS
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.320.01.0047.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A320%3ATOC
Foto:
pixabay
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