Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/2299 della Commissione del 15 novembre 2022 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2018/1999 impone agli Stati membri di presentare alla Commissione piani nazionali integrati per l’energia e il clima che coprano un periodo di dieci anni e stilati secondo un approccio in due fasi, stabilendo anzitutto gli obiettivi, i traguardi e i contributi nazionali per tutt’e cinque le dimensioni dell’Unione dell’energia e pianificando poi le politiche e misure per conseguirli. Gli Stati membri dovevano presentare i primi piani nazionali integrati definitivi per l’energia e il clima per il periodo 2021-2030 entro il 31 dicembre 2019.

(2)In applicazione dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999, a cadenza biennale ogni Stato membro deve comunicare alla Commissione lo stato di attuazione del piano nazionale integrato per l’energia e il clima attraverso relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima riguardanti tutt’e cinque le dimensioni dell’Unione dell’energia.

(3)Le relazioni intermedie biennali sono fonti di informazioni fondamentali cui la Commissione attinge per valutare, a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1999, i progressi compiuti sia a livello unionale per perseguire i traguardi e gli obiettivi dell’Unione dell’energia, sia da ciascuno Stato membro per conseguire i suoi obiettivi, traguardi e contributi e per attuare le politiche e le misure indicate nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima.

(4)In applicazione dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999, lo Stato membro è tenuto a presentare l’aggiornamento del piano nazionale integrato per l’energia e il clima ogni dieci anni, a metà dell’attuazione dei piani medesimi. Per il periodo 2021-2030 lo Stato membro deve presentare una proposta di aggiornamento del piano nazionale integrato per l’energia e il clima entro il 30 giugno 2023 e il piano aggiornato definitivo entro il 30 giugno 2024.

(5)La struttura, il formato, le specifiche tecniche e la procedura delle relazioni intermedie di cui al presente regolamento dovrebbero assicurare la presentazione strutturata di relazioni complete, riprendendo sia gli elementi stabiliti nel presente regolamento per i piani nazionali integrati per l’energia e il clima sia le informazioni di cui agli articoli 17 e da 20 a 25 del regolamento (UE) 2018/1999 ed evitando inutili oneri amministrativi.

(6)Lo Stato membro è tenuto a comunicare i progressi compiuti per quanto riguarda gli elementi obbligatori inclusi nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima, tenuto conto delle eventuali esenzioni o deroghe concesse in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). È anche tenuto a comunicare i progressi compiuti per quanto riguarda eventuali obiettivi, traguardi e contributi nazionali inclusi nel piano nazionale per l’energia e il clima, così come eventuali politiche e misure nazionali. Poiché al momento della presentazione delle prime relazioni, da effettuarsi entro il 15 marzo 2023, e successivamente ogni due anni, i dati raccolti potrebbero essere lacunosi, alcune informazioni dovrebbero essere comunicate solo se disponibili in quel momento. Lo Stato membro dovrebbe poter fornire informazioni facoltative a integrazione degli elementi obbligatori.

(7)È opportuno che lo Stato membro comunichi separatamente i progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi nazionali per ciascuna delle cinque dimensioni dell’Unione dell’energia.

(8)Dato che le dimensioni dell’Unione dell’energia sono interdipendenti, le politiche e le misure possono essere attinenti a più di un obiettivo, traguardo e contributo nazionale stabilito nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima. A fini di coerenza, per comunicare in merito al finanziamento e all’attuazione delle suddette politiche e misure, così come al loro impatto quantitativo sulla qualità dell’aria e sulle emissioni di inquinanti atmosferici, lo Stato membro dovrebbe riferirsi, secondo il caso, a politiche e misure singole o a gruppi di politiche e misure.

(9)Conformemente al contenuto dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2018/1999, è opportuno disporre che lo Stato membro comunichi altre informazioni pertinenti incluse nel piano nazionale in tema di energia rinnovabile ed efficienza energetica.

(10)In applicazione dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2018/1999, entro il 15 marzo 2021 e successivamente ogni due anni lo Stato membro deve presentare alla Commissione comunicazioni integrate sulle politiche e sulle misure in materia di gas a effetto serra e sulle proiezioni. Presentando le comunicazioni, lo Stato membro adempie all’obbligo di cui all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999. Lo Stato membro dovrebbe anche comunicare in merito ai progressi compiuti per finanziare le suddette politiche e misure e, ove possibile, quantificarne l’impatto sulla qualità dell’aria e sulle emissioni di inquinanti atmosferici.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.306.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A330%3ATOC

Foto:

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