Regolamento Delegato (UE) 2022/2287 della Commissione del 12 agosto 2022 recante modifica del Regolamento Delegato (UE) 2021/2065 che istituisce un piano in materia di rigetti per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 istituisce un obbligo di sbarco per tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura. A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l’obbligo di sbarco si applica al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2017 alle specie che definiscono le attività di pesca. Una di queste specie è il rombo chiodato nel Mar Nero.

(2)Il 20 ottobre 2016 la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2017/87 della Commissione (2), che ha istituito un piano in materia di rigetti per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero e ha stabilito un’esenzione legata al tasso di sopravvivenza per il rombo chiodato catturato con reti da posta fisse a imbrocco. Il regolamento è stato applicato dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2019. Il 25 agosto 2021 è stato adottato il regolamento delegato (UE) 2021/2065 della Commissione che istituisce un piano in materia di rigetti per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero (3), la cui applicazione è prevista dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

(3)La Bulgaria e la Romania hanno un interesse diretto nella gestione della pesca del rombo chiodato nel Mar Nero. Il 12 febbraio 2021 tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune in cui chiedevano il rinnovo del piano in materia di rigetti e dell’esenzione legata al tasso di sopravvivenza per il rombo chiodato catturato nel Mar Nero con reti da posta fisse a imbrocco. Il 15 luglio 2021 hanno presentato una raccomandazione comune aggiornata. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/2065, il 29 aprile 2022 e il 10 maggio 2022 i suddetti Stati membri hanno presentato dati supplementari sulle stime di sopravvivenza riguardanti la pesca del rombo chiodato catturato nel Mar Nero con reti da posta fisse a imbrocco.

(4)Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (4) (CSTEP) ha valutato la raccomandazione comune aggiornata presentata e ha accolto con favore gli sforzi compiuti per condurre uno studio sulla capacità di sopravvivenza del rombo chiodato nel Mar Nero nel quale è stata esaminata la vitalità degli esemplari catturati. Lo CSTEP ha inoltre riconosciuto l’utilità dei dati forniti ai fini di una valutazione della sopravvivenza del rombo chiodato. Lo studio condotto nelle acque bulgare e rumene ha evidenziato un tasso di vitalità elevato (più dell’80 %) del rombo chiodato catturato con reti a imbrocco in monofilamento. In tale contesto, lo CSTEP ha concluso che la capacità di sopravvivenza è elevata.

(5)Il 7 luglio 2022 la Bulgaria e la Romania hanno presentato una raccomandazione comune aggiornata sulla proroga di due anni dell’esenzione dall’obbligo di sbarco legata all’alto tasso di sopravvivenza per il rombo chiodato nel Mar Nero.

(6)La Commissione ritiene che gli elementi di prova relativi alla capacità di sopravvivenza indicati nello studio citato siano sufficientemente solidi. L’esenzione di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 dovrebbe quindi essere prorogata. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2021/2065.

(7)Poiché le misure previste dal presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulle attività economiche connesse alla campagna di pesca delle navi dell’Unione e sulla sua programmazione, è opportuno che esso entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione. Conformemente alla raccomandazione comune e tenuto conto del calendario fissato all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da una data successiva,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2021/2065 è così modificato:

1)All’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.L’esenzione dall’obbligo di sbarco a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza si applica fino al 31 dicembre 2024 al rombo chiodato (Scophthalmus maximus) catturato nel Mar Nero con reti da posta fisse a imbrocco (GNS).».

2)All’articolo 3, il paragrafo 3 è soppresso.

3)All’articolo 4, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Esso si applica dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2024.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.303.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A303%3ATOC

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