Regolamento Delegato (UE) 2022/2288 della Commissione del 16 agosto 2022 recante modifica del Regolamento Delegato (UE) 2021/2066 che integra il Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Giustizia Unsplash

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (1), in particolare l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento delegato (UE) 2021/2066 della Commissione (2) prevede l’attuazione dell’obbligo di sbarco per alcuni stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale, applicabile dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2024.

(2)Il 9 maggio 2022 la Spagna, la Francia e l’Italia (gruppo ad alto livello «Pescamed») hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune con cui hanno proposto la proroga di alcune esenzioni dall’obbligo di sbarco per le attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo occidentale, tenendo conto dei pareri del consiglio consultivo per il Mediterraneo («MEDAC»).

(3)Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca («CSTEP») ha valutato la raccomandazione tra il 16 e il 20 maggio 2022 (3).

(4)L’8 luglio 2022 il gruppo ad alto livello Pescamed ha presentato una raccomandazione comune aggiornata, anch’essa valutata dallo CSTEP.

(5)A norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) n 380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) la Commissione ha esaminato la raccomandazione comune dell’8 luglio 2022 alla luce della valutazione dello CSTEP al fine di accertarne la compatibilità con le misure di conservazione pertinenti, compreso l’obbligo di sbarco.

(6)La raccomandazione comune aggiornata dell’8 luglio 2022 propone di prorogare le esenzioni legate all’alto tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013, stabilite per le vongole (Venus spp.), la cappasanta (Pecten jacobaeus) e le vongole (Venerupis spp.) catturate con draghe meccanizzate.

(7)Per quanto riguarda le vongole (Venus spp.) lo CSTEP ha concluso che le informazioni di supporto forniscono stime attendibili di alta capacità di sopravvivenza. La Commissione ritiene pertanto che l’esenzione debba essere prorogata.

(8)Per quanto riguarda la cappasanta (Pecten jacobaeus) e le vongole (Venerupis spp.) lo CSTEP ha rilevato che sono state presentate prove supplementari per la cappasanta (Pecten jacobaeus). La Commissione riconosce che per queste due specie e altre specie simili di bivalvi catturate con draghe meccanizzate in altri bacini marittimi esistono studi e pubblicazioni scientifiche che, in passato, sono stati valutati dallo CSTEP. Per quanto riguarda le analogie con la cappasanta (Pecten jacobaeus) e le vongole (Venerupis spp.) del Mediterraneo occidentale, la probabilità di alto tasso di sopravvivenza va considerata in relazione a queste due specie, chiedendo nel contempo agli Stati membri di condurre studi nel Mar Mediterraneo occidentale.

(9)Poiché le prove relative ai tassi di sopravvivenza della cappasanta (Pecten jacobaeus) e delle vongole (Venerupis spp.) non sono conclusive e lo CSTEP ha concluso che è necessario fornire ulteriori prove scientifiche sulla capacità di sopravvivenza di tali specie di bivalvi nel Mar Mediterraneo occidentale, la Commissione ritiene che l’esenzione debba essere prorogata solo per un breve periodo. Gli Stati membri interessati dovrebbero pertanto sottoporre alla valutazione dello CSTEP le prove scientifiche pertinenti.

(10)Nella raccomandazione comune aggiornata del 8 luglio 2022 gli Stati membri hanno ribadito l’impegno ad aumentare la selettività degli attrezzi da pesca in linea con i risultati degli attuali programmi di ricerca, al fine di ridurre e limitare le catture indesiderate e, in particolare, le catture di taglia inferiore a quella minima di riferimento per la conservazione.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.303.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A303%3ATOC

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